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Emergenza Coronavirus – Disciplina spostamenti da e verso Estero

Le Ordinanze del Ministro della Salute - Proroga delle misure previste per le zone bianche

| Pubblicato in News
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Con l’Ordinanza 29 luglio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 30 luglio scorso, il Ministro della Salute ha prorogato fino al prossimo 30 agosto, la disciplina nazionale degli spostamenti da e verso l’Estero, apportando alcune modifiche rispetto alle specifiche precedenti. 

In particolare, il provvedimento ha prorogato la validità delle misure particolarmente restrittive introdotte per l’ingresso in Italia da India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile. Ha confermato la quarantena di 10 giorni per i Paesi extraeuropei, riducendola a 5 giorni per i Paesi dell’elenco D dell’Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021. Ha confermato inoltre l’obbligo di mini quarantena di 5 giorni per gli arrivi dalla Gran Bretagna, i cui certificati vaccinali possono essere utilizzati come Green Pass sul territorio nazionale. Infine, ha confermato per i Paesi dell’UE e dell’area Schengen, oltre che per Canada, Giappone e Stati Uniti, l’ulteriore regime di ingresso con i requisiti della Certificazione Verde.

Complessivamente, il quadro della disciplina degli spostamenti da e verso l’estero è il seguente:

Sono liberi e non soggetti ad obblighi di dichiarazione gli spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano, le cui certificazioni di vaccinazione validata dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA)-e di guarigione sono considerate equivalenti a quelle italiane.

L’ingresso sul territorio nazionale delle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in uno dei Paesi dell’UE e dell’Area Schengen o in Israele (Elenco C Allegato 20 DPCM 2 marzo 2021), è soggetto ai seguenti adempimenti:

  • presentazione al vettore e alle persone deputate ai controlli del Passenger Locator Form;
  • presentazione al vettore e alle persone deputate ai controlli di una delle certificazioni verdi Covid-19, o di altra certificazione equipollente;
  • in alternativa a quanto sopra, obbligo di isolamento fiduciario di 5 giorni, e di test a mezzo di tampone al termine di detto periodo.

 

Per gli ingressi da altri Stati extra U.E, si consiglia di far riferimento al link alla pagina del sito internet del Ministero della Salute: COVID.19 Elenco D

L’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria, quando previste, non si applicano per una serie di fattispecie, tra cui:

  • gli ingressi, per motivi di lavoro, regolati da protocolli di sicurezza;
  • gli ingressi per ragioni indifferibili, autorizzati dal Ministero della Salute (con obbligo di test a mezzo di tampone nelle 48 ore precedenti, con esito negativo);
  • gli ingressi di cittadini o residenti dei Paesi dell’’UE o degli altri Paesi degli elenchi A, B, C e D, dell’allegato 20 DPCM 2 marzo 2021, che fanno ingresso in Italia, per motivi di lavoro (salvo che non abbiano soggiornato o transitato in un Paese dell’elenco C dell’Allegato 20);
  • il personale delle imprese con sede in Italia, per spostamenti all’estero per motivi di lavoro, non eccedenti la durata di 120 ore;

 

Gli obblighi di certificazione verde, test a mezzo di tampone e isolamento fiduciario, quando prescritti, non trovano applicazione, tra gli altri, per:

  • Equipaggio dei mezzi di trasporto e personale viaggiante;
  • Lavoratori transfrontalieri;
  • i transiti, sul territorio italiano, con mezzi privati di durata non superiore a 36 ore;
  • chiunque faccia ingresso in Italia, per un periodo non superiore alle 120 ore, per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità;
  • chiunque rientri, esclusivamente con mezzo privato, nel territorio nazionale, a seguito della permanenza per un periodo non superiore a 48 ore, in località estere situate a distanza non superiore a 60 km, dal luogo di residenza, domicilio o abitazione .(esentati, anche, dalla presentazione del Passenger Locator Form);
  • gli spostamenti, con mezzi privati, per permanenze, di durata non superiore alle 48 ore, in località sul territorio nazionale, situate a distanza non superiore a 60 km, dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione (esentati, anche, dalla presentazione del Passenger Locator Form).

 

Le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, Giappone, Stati Uniti d’America, Israele e Regno Unito, in conformità ai parametri individuati con circolare del Ministero della Salute, sono riconosciute equivalenti alle certificazioni verdi Covid-19, laddove richieste dalla normativa italiana.

I bambini di età inferiore ai 6 anni sono esentati dall’obbligo di effettuazione di test molecolare o antigenico.

Sono prorogate fino al prossimo 30 agosto le misure introdotte con le ordinanze del Ministro della Salute 29 aprile 2021 - successivamente integrate e reiterate - su India Bangladesh e Sri Lanka e 14 maggio 2021 sul Brasile.

Per gli equipaggi e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto, ricordiamo che il Ministero della Salute ha fornito il seguente chiarimento:

“I membri dell’equipaggio sono esonerati dalla compilazione del Passenger Locator Form esclusivamente nell’esercizio del loro lavoro, ovvero nei casi in cui l’ingresso sul territorio nazionale avviene a bordo del mezzo di trasporto sul quale si sta prestando servizio”. Link diretto alla nota riportata – COVID-19 Viaggiatori

Si segnala, inoltre, che con un’altra Ordinanza datata 29 luglio, pubblicata sempre sulla G.U. n. 181 del 30 luglio, sono state prorogate fino al 31 agosto 2021 le misure per le zone bianche stabilite dal Ministero della Salute con Ordinanza del 22 Giugno 2021.

L'Ordinanza 29 luglio 2021 è allegata. Si consiglia la lettura puntuale.

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