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Emergenza Coronavirus. Nuove misure di contenimento dell’emergenza

| Pubblicato in News
giuseppe conte big 001 1920x 1080 v3

Il Governo ha emanato un nuovo decreto (dpcm 11 marzo 2020, su Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11 Marzo) in materia di emergenza Coronavirus, dopo che nella giornata di ieri l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha ufficialmente dichiarato la pandemia.

Le disposizioni del DPCM resteranno in vigore fino al prossimo 25 Marzo.  Il decreto dispone la sospensione:

> della attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del provvedimento:

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

> dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie), con l’importante eccezione, descritta agli inizi, di quelli collocati nelle aree di servizio lungo la rete stradale e autostradale Rimane inoltre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto;

> delle attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti), diverse da quelle riportate nell’allegato 2 (lavanderie e servizi di pompe funebri).

Nel rispetto delle norme igienico sanitarie, rimangono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e l’attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agro alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Ci sembra poi opportuno ricordare che nulla cambia per il trasporto merci, per il quale è confermato l’indirizzo espresso dalla Protezione civile nell’Ordinanza n. 646 dell’8 Marzo e nelle FAQ del Governo (http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misureadottate-dal-governo/14278#Trasporti, che escludono da limitazioni il trasporto merci e l’intera filiera produttiva. Come riportato in una delle predette FAQ, “Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci”.

Viene data inoltre facoltà ai Presidenti delle Regioni di riprogrammare il Trasporto Pubblico locale (fino a giungere anche alla soppressione), in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere la diffusione del virus e delle effettive esigenze della popolazione locale.

Il decreto richiama i datori di lavoro a fare largo uso del lavoro agile, quando possibile, e ad incentivare l’utilizzo di ferie, congedi retribuiti e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Si raccomanda inoltre:

- la sospensione delle attività nei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- l’assunzione di protocolli di sicurezza anti contagio e, se non fosse possibile il rispetto della distanza interpersonale di 1 mt, l’adozione di strumenti di protezione individuale;
- l’incentivi di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, utilizzando anche forme di ammortizzatori sociali;
- per tutte le attività non sospese, il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Si segnala l’importante novità circa la garanzia dell’apertura degli autogrill e punti di ristoro lungo la rete stradale e autostradale, e degli esercizi di ristorazione collocati nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, con obbligo, per gli esercenti, di garantire la distanza di sicurezza di un metro.

download icon DPCM 11 marzo 2020 firmato
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