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Al fine di contrastare l’ulteriore diffondersi dell’epidemia, l’ordinanza del Ministro della Salute del 30 marzo 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del medesimo giorno, a partire dal 31 Marzo e fino al prossimo 6 aprile, prevede che tutti coloro che intendono entrare in Italia, avendo soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti nei Paesi e territori indicati nell’Elenco C dell’Allegato 20 del DPCM del 2 marzo u.s., (Paesi UE, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco) indipendentemente dall’esito del test a mezzo di tampone che sono già tenuti ad effettuare all’ingresso in Italia, debbano sottoporsi ad un periodo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 5 giorni, presso la propria abitazione o dimora, nonché ad un ulteriore test molecolare o antigenico al termine di tale periodo.
Tali disposizioni, in assenza di insorgenza di sintomi da Covid-19 non trovano applicazione nei casi indicati dall’art. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, ovvero:
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per il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto;
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per gli spostamenti da San Marino e dal Vaticano
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per gli ingressi per motivi di lavoro regolati da protocolli di sicurezza approvati
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per gli ingressi per ragioni non differibili approvati dal Ministero della Salute con attestazione di tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti
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per i soggiorni brevi, entro 120 ore, per motivi di lavoro, salute o urgenza
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per transiti con mezzo privato di durata non superiore a 36 ore
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per il personale sanitario in ingresso per l’esercizio di funzioni sanitarie
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per i lavoratori transfrontalieri
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per il personale di imprese che si reca all’estero per un periodo non superiore a 120 ore, per motivi di lavoro
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per i funzionari e gli agenti dell’UE o di organizzazioni internazionali, i diplomatici, militari e le forze di polizia, nell’esercizio delle rispettive funzioni
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per gli alunni e studenti di corsi in altri Paesi
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per gli ingressi mediante voli “Covid teted”
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per gli ingressi per partecipare a competizioni sportive di interesse nazionale.
Restano ferme le altre indicazioni fornite dagli articoli 49, 50, 51 e 57 comma 2 del DPCM 2 marzo u.s., in tema di spostamenti da e verso l’estero, obblighi di dichiarazione all’ingresso in Italia, obblighi di isolamento e sorveglianza sanitaria e test, e particolare disciplina per gli spostamenti da Regno Unito, Brasile, e Austria.
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