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Emergenza Covid-19 - Circolare del Ministero dell’Interno 7 novembre 2020

Le indicazioni relative alle tre Aree – Gialla, Arancione, Rossa - individuate con il DPCM 3 novembre 2020

| Pubblicato in News
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Il Ministero dell'Interno ha diramato in data 7 novembre, un circolare nella quale vengono fornite indicazioni sulle principali misure adottate con il D.P.C.M. 3 novembre 2020 che, come risaputo, sono entrate in vigore alla mezzanotte del 6 novembre scorso, e rimarranno in vigore fino al 3 dicembre prossimo. 

Nello specifico, viene posta particolare attenzione sulle misure dettate per le TRE AREE individuate con il citato D.P.C.M. – AREA GIALLA (art. 1), AREA ARANCIONE (art. 2) e AREA ROSSA (art. 3) - corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali le prescrizioni sono progressivamente più restrittive, in considerazione della maggiore diffusione del virus e del grado di tenuta dei servizi sanitari. Si ritiene opportuno ricordare che la descrizione dei cosiddetti “scenari di rischio”, è quella riportata nel documento dal titolo “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” prodotto a cura del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, che alleghiamo per maggiore informazione e utilità per la realizzazione e adozione di eventuali Piani Anti-contagio a livello aziendale

In particolare, con ordinanza adottata in data 4 novembre dal Ministro della Salute, efficace sempre dal 6 novembre per un periodo minimo di 15 giorni, si è proceduto alla seguente classificazione dei territori

  • Area arancione– Scenario di elevata gravità e livello di rischio alto (tipo 3);
  • Area rossa– Scenario di massima gravità e livello di rischio alto (tipo 4);

 Le restanti regioni, non comprese nelle due aree sopra indicate, sono classificate come Area gialla.

La circolare precisa che, qualunque sia l’area territoriale di riferimento, l’attuale andamento dell’epidemia sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio di massima cautela. Occorrerà fare sempre uso della autocertificazione per motivare le cause giustificative degli spostamenti, sia che avvengano in fasce orarie soggette a limitazioni (Area Gialla), sia in territori soggetti a restrizioni alla mobilità per l’intera giornata (Area Arancione e Rossa). A questo proposito andrà utilizzato l’apposito modulo, diffuso dal Ministero dell’Interno in occasione del precedente DPCM del 24 ottobre 2020, disponibile in allegato.

Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale – c.d. AREA GIALLA

L’articolo 1 del D.P.C.M. ha una valenza generale e residuale, contenendo disposizioni valide su tutto il territorio nazionale ad eccezione delle misure più restrittive dettate dall’articolo 2 per i territori della zona arancione e dall’articolo 3 per i territori della zona rossa.

Con riferimento al generale divieto di spostamenti dalle ore 22:00 alle ore 5:00, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, queste motivazioni devono essere dimostrate dal diretto interessato producendo l’autocertificazione.

Per la restante parte della giornata, ossia dalle ore 5:00 alle ore 22:00, invece, essendovi una “forte raccomandazione” a non spostarsi salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, gli eventuali spostamenti non dovranno essere giustificati con autodichiarazione, né saranno sanzionabili.

Per quanto riguarda la chiusura delle strade o piazze nei centri urbani, rispetto al passato, l’aspetto innovativo riguarda i soli profili temporali, essendo consentita nell’intero arco della giornata o comunque a determinate fasce orarie, non predeterminate. Resta in ogni caso salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

In ordine alla chiusura di centri commerciali e mercati nelle giornate festive e prefestive, la norma prevede delle eccezioni tassative per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi e edicole. Per i mercati, la chiusura riguarda solo quelli coperti.

AREA ARANCIONE: scenario di elevata gravità e livello di rischio alto (tipo 3) – art.2

I territori dell’Area Arancione, caratterizzati da scenario di elevata gravità e livello di rischio alto, sono soggetti alle misure più restrittive dettate dall’articolo 2 del D.P.C.M. 3 novembre che, in particolare, incidono sulla mobilità e sui servizi di ristorazione. Per gli aspetti non gravati da tali misure, rimangono in vigore le prescrizioni generali delle Aree Gialle.

Le restrizioni alla mobilità in Area Arancione comportano, innanzitutto, un generale divieto di spostamento in entrata e in uscita da quei territori regionali, in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute o altra necessità, a cui si aggiunge l’esigenza di assicurare le attività didattiche e formative in presenza, nei limiti in cui esse sono consentite.

A questo proposito si può ragionevole ritenere che i corsi di interesse dell’autotrasporto potranno proseguire anche nei territori delle Aree Arancioni e Rosse, fermo restando che i diretti interessati dovranno motivare lo spostamento tramite autocertificazione. A questo proposito una conferma sembra giungere sempre nella circolare degli Interni, nelle parti in cui si afferma che:

  • sono consentiti gli spostamenti non solo per le consuete cause giustificative indicate già nella norma - la quale include anche i motivi di studio, ma anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
  • le limitazioni alla mobilità non elidono l’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell’art. 2 per le Aree Arancioni.

 

Anche in questi casi, evidenzia il Ministero, valgono le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all’indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della propria esigenza.

È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, così come l’attraversamento dei territori dell’Area Arancione, quando è necessario per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di mobilità, ovvero quando ci si sposti per cause consentite dal quadro regolatorio generale.

Per quanto concerne i servizi di ristorazione, la lett. c) dell’art. 2 ne dispone la sospensione, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Rimane  consentita la ristorazione con consegna a domicilio senza limiti di orario, mentre quella con asporto è ammessa fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Le strutture alberghiere ubicate in area arancione, potranno erogare servizi di ristorazione a beneficio esclusivo dei propri clienti senza limiti di orario.

Restano aperti, senza limiti orari, gli esercizi presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Area Rossa: scenario di massima gravità e livello di rischio alto (tipo 4) – art.3

I territori dell’area rossa – caratterizzati da scenario di massima gravità e livello di rischio alto - sono soggetti alle misure più restrittive dettate dall’articolo 3 del nuovo DPCM. Tali misure intervengono sostanzialmente sulla mobilità, attività motoria e sportiva, attività commerciali al dettaglio e sui servizi di ristorazione. Anche in questo caso, gli ambiti non gravati da queste misure più restrittive, rimangono disciplinati dalle regole generali stabilite all’articolo 1 del DPCM per le zone gialle.

Il divieto di spostamento nelle aree di zona rossa è relativo a ogni forma di mobilità, in entrata e in uscita, non solo extra regionale ma anche intraregionale e intra-comunalericomprendendo sia gli spostamenti tra un comune e l’altro, sia quelli all’interno dello stesso comune di domicilio, abitazione e residenza.

Restano consentiti, come per l’Area Arancione:

  • gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute;
  • gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è permessa (vedi quanto già scritto in merito, nel commento sulle zone arancioni);
  • gli spostamenti finalizzati al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • il transito per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di mobilità o quando ci si sposti per cause consentite dal quadro regolatorio generale.

Le limitazioni alla mobilità, evidenzia la circolare, non incidono sulle attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni dettate dall’art. 3.

In ogni caso, anche per le Aree Rosse,  per tutti gli spostamenti consentiti quale che ne sia la causa giustificativa, potrà sempre farsi ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.

Sono oggetto di generalizzata sospensione le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 al decreto, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.

I mercati sono chiusi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. I centri commerciali e i mercati sono chiusi nei giorni prefestivi e festivi, con le precisazioni fornite per l’area gialla e valide anche per l’area arancione. Per i servizi di ristorazione si applicano le stesse regole dell’area arancione.

Si consiglia comunque una lettura puntuale del provvedimento

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download icon Modello autodichiarazione editabile ottobre 2020 1
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