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Emergenza Covid 19. Decreto Legge Riaperture e DPCM attuativo

| Pubblicato in News
Giuseppe Conte 001 v6

Vi informiamo che:

  • sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 Maggio è stato pubblicato il decreto legge n.33 del 16 maggio, che introduce nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il testo del decreto è disponibile qui: https://bit.ly/3dVDiDF
  • sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 17 maggio è stato pubblicato il DPCM del 17 Maggio, che detta le misure di contenimento applicabili dal 18 maggio fino al 14 giugno p.v. Il DPCM, completo di tutti gli allegati, è disponibile qui: https://bit.ly/2Xawmvx
  • Decreto Legge n.33 del 16 maggio
  • Misure di contenimento della diffusione del Covid-19 (art.1)

Il decreto prevede che a partire dal 18 maggio 2020, sono nuovamente consentite, a determinate condizioni, tutte le attività economiche e produttive senza più distinzioni sulla base dei codici Ateco, fatta salva comunque la possibilità che siano adottate specifiche misure limitative. 

Sempre dal 18 maggiogli spostamenti all’interno delle singole Regioni possono avvenire senza alcuna limitazione. Tuttavia potranno essere adottate dal Governo o dalle regioni misure di contenimento più restrittive, relativamente a specifiche aree del territorio regionale soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica (comma 1).

Fino al 2 giugno gli spostamenti, con mezzi pubblici o privati, tra Regioni diverse rispetto a quella in cui ci si trovacosì come quelli da/per l’esterosaranno consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute  (o, per quanto riguarda i movimenti con l’estero, in altri casi eventualmente previsti con dpcm), sebbene rimanga consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (commi 2 e 4). Dal 3 giugno gli spostamenti sul territorio nazionale diventano liberi, ferma restando la possibilità che vengano introdotte limitazioni per specifiche aree del Paese, con dpcm o ordinanza del Ministero della Salute, in misura adeguata e proporzionale al rischio epidemiologico effettivamente presente in quelle aree.

Inoltre, sempre dal 3 giugno saranno consentiti gli spostamenti da e verso l’estero che, tuttavia, potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e degli obblighi internazionali (comma 4).

E’ confermato, inoltre, il divieto assoluto di mobilità dalla propria dimora o abitazione per i soggetti in quarantena a seguito di provvedimenti adottati dall’Autorità Sanitaria, in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della loro guarigione o al trasferimento in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata (comma 6).  La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria, verso coloro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 (comma 7).

Il decreto conferma il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.  Le attivita' convegnistiche o congressuali, in luogo pubblico o aperto al pubblico, possono svolgersi sulla base delle decisioni adottate con dpcm ecc; a questo proposito va detto che il dpcm del 17 maggio rinvia queste attività a partire dal 15 giugno p.v (comma 8)

Le riunioni si svolgono garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro (comma 10).

Le attività formative (comma 13), potranno essere svolte con modalità definite con dpcm (vedi oltre, nel commento al dpcm del 17 maggio)

Le attività economiche e produttive sono consentite, a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento. Nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, potranno comunque adottarsi misure limitative con dpcm  o, in attesa della loro adozione, con provvedimenti delle Regioni (comma 14). 

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (comma 15).

Si prevede l’obbligo per le regioni di monitorare giornalmente l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, tenuto conto di tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico. In base a questo monitoraggio, ogni singola regione può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale, informandone contestualmente il Ministero della Salute (comma 16).

  • Sanzioni e controlli (art.2)

Il provvedimento stabilisce che le violazioni delle disposizioni del decreto o dei decreti e delle ordinanze emanati in sua attuazione, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato diverso dall’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 codice penale), con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 4, comma 1, del DL 19/2020, (attualmente, da un minimo di euro 400 ed euro 3.000, con aumento ad un terzo se la violazione è commessa con un veicolo)

Inoltre, se la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni (comma 1). In questi casi, all’atto dell’accertamento, qualora ciò sia necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre immediatamente la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, che in seguito verranno  scomputati in sede di esecuzione della sanzione accessoria definitiva. In caso di violazione reiterata, la sanzione amministrativa viene raddoppiata mentre quella accessoria è applicata nella misura massima (comma 2).

Sull’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta, il decreto rimanda all’articolo 4, comma 3, del DL 19/2020 e stabilisce che le sanzioni per le violazioni disposte da Autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre le altre competono alle Autorità che le hanno disposte (comma 2). 

Inoltre, fatta salva l’ipotesi che la condotta integri il reato di delitto colposo contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. o un più grave reato, la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, è sanzionata ai sensi dell’articolo 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie, così come modificato dall’articolo 4, comma 7 del decreto legge n.19 del 2020) con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

  • Disposizioni transitorie e finali (art.3)

Le misure previste nel decreto si applicano a decorrere dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020.

 

  • DPCM 17 MAGGIO

 

  • Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (ART.1)

L’Art. 1 detta le misure per contrastare la diffusione del COVID-19, in vigore dal 18 maggio e fino al 14 giugno p.v. 

Tra le misure indicate, segnaliamo le seguenti:

  • i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.Come già anticipato, a partire dal 20 maggio p.v sono stati esclusi dalla sospensione i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (lettera q).

Queste linee guida sono state dettate dal MIT ma, al momento, riguardano solamente le patenti di categoria A e B (https://bit.ly/2LHyDsY)

  • è differita a data successiva al termine di efficacia del decreto (quindi, a partire dal 15 giugno p.v) ogni altra attività convegnistica o congressuale (lett.v);
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida.

Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi (lettera ee);

  • in ordine alle attività professionali(capoverso 11), il decreto raccomanda che:
  1. a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  4. d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art.2)

Sull’intero territorio nazionale, le attività produttive rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e, per gli specifici ambiti di competenza, i protocolli settoriali (per il trasporto e la logistica, ricordiamo, si tratta del protocollo siglato il 20 marzo u.s)

  • Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (art.3)

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Possono essere utilizzate mascherine di comunità ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani), che restano invariate e prioritarie.

  • Disposizioni in materia di ingresso in Italia (art.4)

Le persone che effettuano ingresso in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

Le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

Queste disposizioni non si applicano:

  • agli equipaggi dei mezzi di trasporto;
  • al personale viaggiante;
  • ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
  • ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  • al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
  • ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;

 

  • Transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art.5)

Esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute,  e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, può evitare l’isolamento fiduciario di 14 gg consegnando al vettore – all’atto dell’imbarco – una dichiarazione con i motivi del viaggio, l’indirizzo dell’abitazione o del luogo di dimora o soggiorno in Italia, e il recapito telefonico. Nella dichiarazione, l’interessato assume l’obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato. In ogni caso questi soggetti, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

La stessa possibilità è prevista per chi entra in Italia con un mezzo privato, con obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione con i motivi del viaggio. 

In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario

Anche per i transiti di breve durata valgono le stesse eccezioni viste nel precedente paragrafo, tra cui quelle per gli equipaggi dei mezzi di trasporto, il personale viaggiante e per i cittadini e residenti nella U.E che entrino in Italia per comprovati motivi lavorativi.

  • Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero (art.6)

A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

  1. a) Stati membri dell’Unione Europea;
  2. b) Stati parte dell’accordo di Schengen;
  3. c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
  4. d) Andorra, Principato di Monaco;
  5. e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano

Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui sopra, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sempre dal 3 giugno, le limitazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 continuano ad applicarsi a coloro che facciano ingresso in Italia da Stati diversi da quelli sopra indicati o che vi abbiano soggiornato nei 14 gg precedenti.

Quanto alle navi da crociera (art.7) permane la sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

Sulle disposizioni finali (art.11), le norme del dpcm si applicano in sostituzione a quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, e sono efficaci  dal 18 maggio  e fino al 14 giugno 2020, fatti salvi termini diversi previsti da singole disposizioni del presente decreto.

 

 

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