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Esperimento di guida per rinnovare le patenti scadute da più di 5 anni – nota MIMS.

Circ. 375/2021

| Pubblicato in Circolari 2021
Esperimento di guida per rinnovare le patenti scadute da piu di 5 anni nota MIMS

Con circolare prot. 38775 del 16 dicembre 2021, la D.G. motorizzazione del MIMS ha chiarito alcuni aspetti operativi legati al cd esperimento di guida per il rinnovo delle patenti scadute da più di 5 anni.

Questa fattispecie è stata introdotta e disciplinata dal MIMS con una circolare del 30 luglio 2021(sulla quale vedi circolare FIAP n.258 del 30 luglio 2021), successivamente integrata con nota n. 25660 del 9 agosto u.s. In particolare, in queste due note il MIMS ha stabilito che:

  • dal 1 Settembre 2021, i titolari di patente di cui sopra che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità, devono sostenere una prova pratica classificata come “esperimento di guida” per accertare la permanenza dei requisiti di idoneità tecnica al volante (capacità di eseguire manovre e abilità di comportamento nel traffico);
  • la prova è calibrata in base alla categoria di patente posseduta dall’interessato, e la durata è stata fissata in almeno 15 minuti per le patenti (e loro sottocategorie) A e B, e di almeno 25 minuti per le altre categorie.

A queste istruzioni, il Ministero ha ora aggiunto nuovi chiarimenti contenuti nella circolare in commento, tra i quali si segnalano i seguenti:

  • la pratica per il rinnovo della patente di guida scaduta da più di 5 anni richiede la presentazione, direttamente allo sportello della motorizzazione, del modello TT 2112 allegando tra gli altri documenti ed attestazioni di versamento previsti per la procedura, il certificato medico (in bollo) attestante il possesso dei requisiti di idoneità psico fisica.
  • Gli UMC non possono dar seguito a questa richiesta, rilasciando la ricevuta di avvenuta conferma della patente posseduta. Pertanto, possono verificarsi due ipotesi:
  1. contestualmente o successivamente alla richiesta di rinnovo, l’interessato presenta il modello TT746 (valorizzando il campo “esperimento di guida con veicolo”, corredata da attestazione di versamento di euro 16,20 per diritti di motorizzazione). A questo punto, l’UMC consegna all’interessato una ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida, che comunque consente al medesimo di condurre i veicoli della categoria riportata sulla patente posseduta, in attesa di sostenere la prova di esperimento di guida.

A quel punto, se detta prova viene superata, l’UMC consegna all’interessato la ricevuta di avvenuta conferma della patente posseduta. In caso contrario, viene disposto il provvedimento di revisione della patente ex art.128 cds, che viene tempestivamente registrato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

      2. L’altro caso previsto dal MIMS si verifica quando, nell’anno di validità della domanda di rinnovo, l’interessato non chieda di sottoporsi all’esperimento di guida. In questa situazione andrà presentata una nuova istanza di rinnovo (modello TT2112) corredata dalla documentazione necessaria, e sarà comunque disposta la revisione della patente.

Le ricevute di prenotazione dell’esperimento di guida rilasciate prima della data di presentazione della circolare, sono comunque da ritenersi ad ogni effetto valide per la conduzione dei veicoli della categoria prevista sulla patente fino  – anche in questo caso – alla data di prenotazione della prova di esperimento di guida.

Per approfondimenti si rimanda alla lettura del testo della nota ministeriale n.38775 del 16 dicembre 2021.

 

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