Come anticipato lo scorso 20 Settembre (vedere nota FIAP “L'estensione del Green Pass nei luoghi di lavoro”), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.226 del 21 Settembre il decreto legge n.127, sempre del 21.9, che estende l’obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 ai lavoratori del settore pubblico e a quelli del settore privato (inclusi i lavoratori autonomi). L’obbligo è in vigore dal prossimo 15 Ottobre e – al momento – la sua durata è prevista fino al 31 dicembre p.v (quando dovrebbe terminare lo stato di emergenza dovuto alla pandemia).
Rispetto ai contenuti già anticipati nella nota del 20 Settembre, la novità di rilievo per il settore privato è il venir meno della misura della sospensione dal lavoro per coloro che comunichino al datore di lavoro di non avere il Green Pass o che, al momento di accedere al luogo di lavoro, risultassero privi di questa certificazione. In questi casi, il comma 6, art. 3 del decreto stabilisce che il lavoratore venga considerato “assente ingiustificato” fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto. Per i giorni di assenza ingiustificata, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento in dipendenza del rapporto di lavoro.
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP e il testo del decreto legge 127, disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.