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Estensione della responsabilita’ solidale iva alla cessione di benzina e gasolio a partire dal 24.01.2018

| Pubblicato in News
frodi iva Con la pubblicazione del Decreto 10.01.2018 sulla Gazzetta Ufficiale 23.01.2018 n. 18, viene introdotta dal legislatore una importante novità in tema di frodi IVA, che riguarda nello specifico la cessione e l’acquisto di benzina e gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Tale novità riguarda l’art. 60-bis del DPR n. 633/72 che disciplina la responsabilità solidale tra cedente ed acquirente nel pagamento IVA per specifiche tipologie di beni. Il comma 2 dell’art. 60-bis in materia di IVA dispone che: “In caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento di detta imposta”. Ciò significa che anche colui che acquista carburante, potrebbe essere chiamato a risarcire l’Erario del valore dell’IVA non versata dal cedente (ma non delle sanzioni), nel caso che venga accertato che la cessione è avvenuta ad un valore inferiore a quello normale. A tale proposito si ricorda che il c.d. valore normale di un bene è rappresentato dal prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni e servizi sono stati acquistati o prestati, o in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi. Da notare quindi, che il legislatore interviene specificamente sull’unica tipologia di beni riguardanti l’autotrasporto, che ancora non era stata interessata dalla disposizione che prevede responsabilità solidale ai fini IVA, ossia il carburante, per colpire il tentativo di frode ai danni dell’Erario, rappresentato appunto dalla cessione ad un prezzo inferiore al valore di mercato o valore normale, messo in atto dal venditore con la complicità del compratore, contando sul presupposto che poi l’IVA sulla vendita non viene versata e diviene essa stessa parte del guadagno del venditore. In questo caso quindi, entrambi conseguono un vantaggio a danno dell’Erario, il venditore perché trattiene l’IVA ed il compratore perché paga un prezzo inferiore. Infatti, la citata responsabilità solidale non opera, solo nel caso in cui l’acquirente sia documentalmente in grado di dimostrare che il prezzo concordato, ancorché inferiore al valore normale è stato determinato da particolari situazioni o eventi oggettivamente rilevabili, oppure sulla base di specifiche disposizioni di legge, e che comunque non vi è connessione con il mancato pagamento dell’imposta. Sul punto, nella Circolare n. 41/E, l’Agenzia delle Entrate (disponibile in allegato per gli utenti registrati) specifica che: “Dal tenore letterale della norma si rileva che, l’aver corrisposto un prezzo inferiore al valore normale deve trovare riscontro oggettivo in motivazioni ovviamente diverse dal mancato pagamento dell’imposta da parte del cedente”. La precisazione che la corresponsabilità nel pagamento, riguarda solo l’imposta e non anche la sanzione per mancato versamento, va intesa come puntualizzazione che la norma non ha un fine puramente sanzionatorio, ma vuole invece introdurre una corresponsabilità del compratore, riguardante operazioni evidentemente in frode alla legge. La responsabilità solidale per le cessioni di carburante è applicabile alle cessioni a decorrere dal 24.01.2018, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Attualmente, la responsabilità solidale IVA opera quindi con riferimento ai seguenti beni individuati dal DM 22.12.2005: Autoveicoli, motoveicoli, rimorchi; Prodotti di telefonia e loro accessori; Personal Computers, componenti e loro accessori; Animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche; Pneumatici nuovi; Pneumatici rigenerati o usati; Gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (flaps), di gomma. Benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Alla luce di quanto detto, appare superfluo consigliare di astenersi dal porre in atto operazioni del genere sopra descritto, poiché potrebbero facilmente riperquotersi su chi le ha progettate, ma forse è opportuno porre maggiore attenzione ai prezzi praticati dai venditori di carburanti dai quali si è soliti rifornirsi, onde non incorrere, anche inconsapevolmente nelle sanzioni introdotte dalla nuova normativa.
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