![estrometro](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/estrometro.jpg)
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, ha fornito i primi chiarimenti in materia di c.d. “esterometro”, introdotto dalla legge di Bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022.
Come noto, si tratta dell’adempimento previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (come sostituito dall’articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in corso di conversione – cfr. Circolare FIAP prot. 142/2022 del 24 giugno u.s), il quale prevede che i soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, trasmettano per via telematica all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti. Fanno eccezione le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica nonché quelle, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, non rilevanti ai fini IVA nel territorio italiano.
La nuova circolare esamina, sotto forma di risposta a quesiti, le nuove regole per l’invio telematico dei dati delle cessioni e delle prestazioni effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, soffermandosi in particolare sull’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’adempimento, sulle regole di compilazione dei file da trasmettere e sulla conservazione dei documenti.
Premesso quanto sopra, pubblichiamo una circolare di sintesi dei chiarimenti di maggiore rilevanza contenuti nella circolare, rimandando, per tutti i necessari approfondimenti, alla lettura della circolare dell'Agenzia delle Entrate.
La nota FIAP e Circolare circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 sono disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.