![fatturazione elettronica v6](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/d02fd6f858/fatturazione-elettronica-v6.jpg)
Con la risposta ad interpello n. 8 del 21 gennaio u.s, l’Agenzia delle Entrate ha effettuato importanti precisazioni sulle formalità legate alla descrizione in fattura delle prestazioni principali effettuate nell’arco del mese per conto dello stesso committente, e sulla fatturazione separata delle prestazioni accessorie eseguite sempre a beneficio del medesimo committente, da parte di un’impresa di autotrasporto merci per conto terzi.
Dopo aver ribadito che la fattura emessa dall’impresa a fine mese, prima che l’IVA diventi esigibile (mediante il pagamento del corrispettivo), non consiste in una fattura riepilogativa differita bensì in un documento che certifica cumulativamente le prestazioni eseguite nell’arco del mese nei confronti dello stesso cliente (con conseguente obbligo di trasmissione al Sistema di interscambio – SdI - entro 12 giorni dalla data della fattura – vedi, in ultimo, la nota prot. 296 del 17 dicembre u.s), l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti.
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