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Fatturazione elettronica carburanti: l’obbligo rimandato al 1° gennaio 2019

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Fatturazione carburanti 001 Il Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018 ha approvato un Decreto-legge che rimanda dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019, l’entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione. Pur non conoscendo tutti i dettagli del decreto annunciato – spiega Silvio Faggi, Segretario Generale FIAP interpellato sull’argomento nel corso del FIAP On Tour svoltosi a Padova lo scorso 28 giugno - pare corretto evidenziare che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con un comunicato stampa ha precisato che: “il provvedimento rinvia al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati”. Dal punto di vista tecnico – ha continuato Faggi - ci sarà da verificare se nelle more della nuova decorrenza, sia comunque possibile adottare la fatturazione elettronica in via facoltativa già dal 1° luglio 2018. Tale dubbio trova la sua origine nel divieto generalizzato dell’emissione della fattura per le cessioni di carburanti, il quale sarebbe stato superato dall’art. 1, commi 926 e 927 della legge di Bilancio 2018 che, oltre all'abrogazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 444/1997 della cosiddetta “scheda carburante”, ha introdotto l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica degli acquisti di carburante per autotrazione, proprio a partire dal 1° luglio 2018. Al fine di non vanificare gli sforzi di quei distributori “virtuosi” che si sono attrezzati tecnologicamente per essere operativi con l’emissione della fattura elettronica dal 1 ° luglio 2018, l’orientamento del Governo che parrebbe delinearsi, sarebbe quello di consentire l’emissione facoltativa di tale documento in alternativa all’uso della “scheda carburante”. Il rinvio all'inizio del prossimo anno – ha concluso Faggi - non sembra però generare effetti sull'ulteriore obbligo di fatturazione elettronica decorrente dal 1° luglio 2018, inerente le prestazioni dei subappaltatori che operano in una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la P.A., come anche sull'obbligo di utilizzare mezzi “tracciabili” di pagamento per gli acquisti di carburanti, ai fini della deducibilità Ires/Irpef e detraibilità dell’Iva. La FIAP si riserva di ritornare sull'argomento con una eventuale circolare specifica
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