Fatture di acquisto del carburante. Decisione della Comm. Tributaria Reg.le ligure. Circolare n.257 del 22.07.2014
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Circolari 2014
La Commissione Tributaria Regionale della Liguria con propria sentenza ha affermato che ai fini della deducibilità dei costi di acquisto del carburante e della detraibilità dell’Iva, non è obbligatorio riportare in fattura la targa del mezzo rifornito e i Km percorsi. Infatti, da quando la Finanziaria del 2006 ha escluso le imprese di autotrasporto in conto terzi dalle disposizioni sulla scheda carburante, gli acquisti vengono documentati tramite fattura che deve contenere tutti gli elementi necessari affinché abbia rilevanza fiscale; tra di essi, tuttavia, non sono compresi l’indicazione della targa del veicolo né quella dei Km percorsi, i quali, pertanto, non possono considerarsi obbligatori.