![Previdenza complementare 001](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/Previdenza-complementare-001.jpg)
In risposta ad un quesito relativo alla deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare, da parte di dipendenti di imprese, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che in base al combinato disposto dell’articolo 10 del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi, e dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 - n. 252, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera h), del TUIR) i contributi versati alle forme di previdenza complementare entro il limite di euro 5.164,57, anche se versati dal datore di lavoro. Entro la predetta soglia, il Sostituto d’imposta, trattenendo l’onere dal cedolino del dipendente:
- deduce i contributi a carico del lavoratore;
- non effettua la ritenuta su quelli a carico del datore di lavoro.
Nella nota - n.589/2021 - l’Agenzia spiega che, nel caso il datore di lavoro e il lavoratore versino 4.000 € ciascuno a titolo di contributi per la previdenza complementare del dipendente, il datore di lavoro – a fronte di un reddito del lavoratore di 100.000 €, assoggetterà a tassazione €. 98.835,43. In questa ipotesi, infatti, il versamento di euro 4.000 del datore di lavoro, nonché quello di euro 1.164,57 del lavoratore esauriscono il plafond di euro 5.164,57 e, conseguentemente, la restante contribuzione pari ad euro 2.835,43 (dato da 8.000 – 5.164,57), concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Si rimanda alla lettura puntuale del documento.