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Fisco – Approvazione di un nuovo Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina

Fissato ora a 2 milioni di euro per Impresa, rispetto ai 500mila euro precedentemente concessi. Gli aiuti potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2023

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La Commissione europea ha adottato un nuovo Quadro temporaneo di crisi degli aiuti di Stato per sostenere l'economia dei Paesi UE interessata dalla crisi connessa al conflitto russo/ucraino. Un intervento che sostituisce quanto già precedentemente adottato e già modificato nei limiti dell'entità degli interventi possibili (vedere news FIAP del 23 marzo 2022 - La Commissione UE interviene a sostegno dell'economia).
Le disposizioni contenute nel nuovo Quadro saranno applicate a tutte le misure di aiuto notificate a decorrere dal 28 ottobre 2022 - data di applicazione del nuovo Quadro - e comunque anche alle misure notificate prima di tale data.

Di seguito sono evidenziate le sezioni del Quadro temporaneo di crisi che contengono le novità di interesse per le imprese del settore:

Punto 2.1 - Aiuti di importo limitato
La Commissione consente agli Stati membri di concedere aiuti di importo limitato alle imprese colpite dalla crisi, con il tetto fissato ora a 2 milioni di euro per impresa - nel primo intervento il limite era stato fissato a 400 mila Euro, portato successivamente a 500.000 Euro - per tutti i settori, esclusa pesca ed agricoltura. L’aiuto può essere concesso in qualsiasi forma (es.: agevolazioni fiscali, sovvenzioni dirette, garanzie, prestiti, ecc.). L’aiuto deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

La nuova entità e l'aggiornamento della data termine del Quadro temporaneo permetterà, quindi, la possibile adozione concertata a livello governativo di ulteriori finanziamenti utili all'abbattimento di specifici costi sostenuti dalle Imprese, presumibilente per la differenza tra il precedente limite ed il nuovo (da 500 mila a 2 milioni di euro). La questione è da definire al meglio nelle sedi opportune.

Punti 2.2 - Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie - e 2.3 - Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati
Confermate le condizioni sulla base delle quali l’aiuto sarà considerato dalla Commissione europea compatibile con il Mercato interno. L’aiuto dovrà essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Punto 2.4 - Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica
Viene consentita la possibilità di accordare il sostegno sulla base del consumo energetico, per gas naturale, energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento prodotti direttamente da gas
naturale e da energia elettrica, attuale o storico delle imprese beneficiarie. Ne consegue un aggiornamento della formula per il calcolo del costo massimo ammissibile, dove il quantitativo acquistato dai fornitori e consumato dall’impresa beneficiaria può essere determinato dallo Stato membro in relazione al periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2023 - consumo attuale - oppure tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (consumo storico). Aggiornato anche l’importo complessivo degli aiuti per beneficiario che non deve superare il 50% dei costi ammissibili e i 4 milioni di euro, mentre nel el precedente Quadro si il riferimento era del 30% e di 2 milioni di euro. Prevista la cumulabilità degli aiuti, nel rispetto dei suddetti massimali per impresa, con gli aiuti previsti nella sezione 2.1 - Aiuti di importo limitato. L’aiuto potrà essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2023, con possibilità di deroga al 31 marzo 2024 - se ricorrono le condizioni - qualora lo Stato membro decida di non sfruttare la possibilità di concedere un anticipo dell’aiuto al beneficiario.

Punto - 2.5 Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile

Prosegue l'ammissibilità degli aiuti finalizzati a:

- produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - o da altri tipi di impianti solari e da impianti eolici;
- produzione di energia geotermica;
- stoccaggio di energia elettrica o termica;
- produzione di calore rinnovabile, anche mediante pompe di calore;
- produzione di idrogeno rinnovabile;
- produzione di biogas e biometano ottenuti da rifiuti e residui.

Introdotta la compatibilità degli aiuti per l'incremento della capacità massima degli impianti esistenti senza effettuare ulteriori investimenti, sempre alle condizioni stabilite nel nuovo Quadro temporaneo.

Punto 2.6 - Aiuti per la decarbonizzazione dei processi di produzione industriale
Rimangono ammissibili gli aiuti volti ad agevolare gli investimenti nella decarbonizzazione delle attività industriali, in particolare mediante l’elettrificazione e le tecnologie che utilizzano l’idrogeno rinnovabile e quello elettrolitico.

Punto 2.7 - Aiuti per una riduzione supplementare del consumo di energia elettrica
Introdotta la possibilità di ritenere compatibili con il Mercato interno gli aiuti tesi a conseguire una riduzione supplementare del consumo di energia elettrica - es.: accumulo da parte del cliente per ridurre il consumo durante le fasce orarie di picco del consumo - in linea con gli art. 3 e 4 del Regolamento (UE) 2022/1854 - del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia

Punto 4 - Disposizioni finali
Per quanto concerne i Punti 2.1, 2.2 e 2.3, gli aiuti concessi a norma delle del precedente Quadro - ossia qualli concessi fino al 27 ottobre 2022 - NON potranno superare i massimali di aiuti previsti dal NUOVO Quadro.
Per il Punto 2.4, gli aiuti concessi prima del 27 ottobre e quelli concessi dopo tale data non possono superare i limiti previsti dal nuovo Quadro per lo stesso periodo di ammissibilità.
Per le sezioni 2.5 e 2.6, gli aiuti concessi prima del 27 ottobre non possono essere cumulati con gli aiuti concessi successivamente a tale data se coprono gli stessi costi ammissibili.
In tutti gli altri casi, saranno applicate le norme stabilite nel Quadro temporaneo di crisi in vigore al momento della concessione dell’aiuto.

Ulteriori informazioni e indicazioni verranno fornite non appena disponibili

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