![Agenzia delle Entrate 001 1920x1080 v3](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/Agenzia-delle-Entrate-001-1920x1080-v3.jpg)
Con la circolare n. 6/E del 4 giugno 2021 (allegata) l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione, per il periodo d’imposta 2020, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, per lo specifico periodo di applicazione, sono stati oggetto di una profonda revisione - tramite Decreto Ministeriale 30 aprile 2021 - che tiene conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente alla pandemia da Covid-19.
L’individuazione di correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, per tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, è stata effettuata sulla base della metodologia statistico-economica prevista dall’articolo 148 del Decreto Rilancio e descritta nell’allegato 5 al Decreto Ministeriale sopra citato.
Particolare attenzione viene dedicata alle nuove cause di esclusione connesse alla crisi economica del 2020, in cui gli effetti negativi della pandemia non hanno consentito una corretta applicazione degli ISA, anche tenuto conto degli specifici correttivi elaborati proprio al fine di cogliere gli effetti economici della pandemia stessa. Si tratta in particolare, dei contribuenti che:
- hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
- hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività.
I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA sulla base delle citate cause, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli. inoltre, agli stessi è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dalla normativa sugli ISA.
L’individuazione di correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, sempre al fine di tenere conto degli effetti negativi della pandemia, è stata effettuata sulla base della metodologia statistico-economica descritta nell’allegato 5 al decreto ministeriale 30 aprile 2021. Questi correttivi (applicati sia agli indicatori elementari di affidabilità e a quelli di anomalia) sono commisurati all’entità di una serie di indici sintomatici della condizione di difficoltà dell’impresa, tra cui figurano: la riduzione del valore dei Ricavi/Compensi nel p.i. 2020 rispetto al p.i. 2019 riferite al singolo contribuente; variazione della forza lavoro dipendente del settore ISA sulla base dei dati del modello Uniemens di fonte INPS.
Tra le altre modifiche previste dal D.M., segnaliamo quella agli indici BG68U - sul trasporto merci su strada - al fine di adeguare la soglia minima dell’indicatore “Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo di imposta”, all’andamento dei prezzi dei carburanti pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico ed osservati per il 2020
Link diretto al testo del Decreto 30 aprile 2021
Per gli ulteriori approfondimenti, si rimanda alla puntuale lettura della nota dell’Agenzia delle Entrate.