E’ ormai noto che se un’azienda di trasporto non vuole incorrere nella responsabilità prevista dall’art. 174 comma 14.mo del Codice della Strada, con relativa sanzione di euro 327,00, per le violazioni alle norme sui periodi di guida e riposo imposte dal Reg. CE 561/06 commesse dai propri autisti, debba adempiere agli oneri di formazione, istruzione, controllo e organizzazione del lavoro di questi ultimi. Abbiamo già scritto che, in caso di infrazioni minori, il Decreto Dirigenziale 215/2016 e le due successive circolari del febbraio e marzo 2017 hanno chiarito come vi sia un’automatica esclusione della responsabilità dell’azienda che abbia adempiuto ai tre oneri di formazione, istruzione e controllo.
Qualora, invece, le infrazioni commesse dagli autisti siano gravi o molto gravi, l’azienda dovrà dimostrare in sede di ricorso amministrativo (avanti al Prefetto) o giurisdizionale (avanti al Giudice di Pace) di averne anche adeguatamente organizzato il lavoro, con lo scopo di rispettare i limiti di legge.
Più volte abbiamo enunciato i criteri e modalità di applicazione della norma, in questo articolo L'Avv. Federico Gallo di FIAP, esperto in materia di trasporto, circolazione stradale, Cronotachigrafo e Tempi di Guida Pausa e Riposo, farà un brevissimo excursus su due casi pratici. Per consultare l’articolo completo dell’Avv. Gallo disponibile in allegato, accedere all’Area Riservata del sito, inserendo le credenziali.