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Bandi e Circolari

FSBA. il TAR del Lazio boccia l’obbligo di iscrizione preventiva del datore di lavoro, per la domanda di assegno ordinario con causale “Covid -19”.

Circ. 07/2021

| Pubblicato in Circolari 2021
FSBA. il TAR del Lazio boccia lobbligo di iscrizione preventiva del datore di lavoro per la domanda di assegno ordinario con causale Covid 19.

Con Sentenza n.3707 dello scorso 24 Dicembre,  i giudici della sezione terza quater del Tribunale amministrativo del Lazio hanno bocciato l’obbligo di iscrizione all’Ente bilaterale artigianato (Ebna), e la conseguente iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato (Fsba), per poter usufruire dell’assegno ordinario con causale “Covid-19” erogato dallo stesso Fondo, quando “da tale iscrizione venga fatto discendere il sorgere dell’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro a favore del Fondo medesimo”.

L’iscrizione all’Ebna, e quindi al Fsba può essere richiesta solo a titolo di semplice adempimento burocratico, per accedere alla piattaforma digitale al fine di presentare l’istanza per ottenere il trattamento integrativo ma, coma già scritto, da ciò non può derivare in via automatica un obbligo di contribuzione in capo al datore, a favore del Fondo.

Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP e la Sentenza, disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.

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