Importante passo in avanti per chiarire la questione dell’ammissibilità al recupero delle accise (e, di conseguenza, dell’utilizzo in compensazione del relativo credito d’imposta), in ordine al gasolio per autotrazione regolarmente acquistato dall’impresa di autotrasporto e da quest’ultima stoccato in cisterne di capacità fino a 10 metri cubi (cd. cisternette), prive tuttavia dell’autorizzazione comunale all’installazione prevista dalla normativa regionale in materia.
Come si ricorderà, la questione è sorta l’estate scorsa in virtù di una serie di accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza nei confronti di imprese di autotrasporto del Nord Italia, nei quali era emersa la mancanza della predetta autorizzazione; pertanto, la GDF aveva ritenuto illegittimo il recupero delle accise effettuato dall’impresa sul gasolio come sopra stoccato, trasmettendo di conseguenza i relativi verbali all’Agenzia delle Entrate e alla Procura della Repubblica competente (per il reato di indebita compensazione di credito non spettante, previsto dall’art. 10 quater, comma 1 del Dec.to Leg.vo 74/2000 per importi annui superiori a 50.000€).
La FIAP insieme alle altre Associazioni confederate, aveva immediatamente contestato queste conclusioni, sostenendo che la mancanza dell’autorizzazione comunale, pur configurando un illecito amministrativo da sanzionare secondo le norme vigenti, non potesse tuttavia compromettere il diritto dell’impresa ad ottenere il beneficio per gli acquisti di gasolio regolarmente comprovati da fatture. A distanza di qualche mese è finalmente giunta la nota di chiarimento dell’Agenzia delle Dogane del 28 marzo 2018 (prot. 35900/RU).
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Distributori per uso privato (cisternette) e recupero delle accise.