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Green pass – Rilievi del Garante per la privacy sull’Ordinanza della Regione Sicilia

Sotto esame l'introduzione dell'obbligo del green pass per i dipendenti a contatto con il pubblico

| Pubblicato in News
green pass v3

Con un provvedimento datato 22 Luglio 2021, il Garante per la privacy ha bocciato l’Ordinanza delle Regione Sicilia volta a far si che tutti i dipendenti pubblici operanti in quella Regione a contatto diretto con l’utenza, fossero “formalmente invitati”, tramite il medico competente, a ricevere la vaccinazione e, in assenza di questa, assegnati ad altra mansione.

Nel provvedimento - inserito nel registro dei provvedimenti al n° 273, stessa data - il Garante ha ricordato il suo recente intervento - n. 229 del 9 giugno 2021 - rilasciato in occasione dell’istituzione della piattaforma nazionale DGCM per la gestione del Green Pass - nel quale ha affermato che “le certificazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione (e, non diversamente la guarigione da Covid-19, o l’esito negativo di un test antigenico o molecolare) non possano essere ritenute una condizione necessaria per consentire l’accesso a luoghi o servizi o per l’instaurazione o l’individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti giuridici se non nei limiti in cui ciò è previsto da una norma di rango primario, nell’ambito dell’adozione delle misure di sanità pubblica necessarie per il contenimento del virus SARS-CoV-2”.

Allo stato attuale, l’unica norma a livello nazionale che ha imposto l’obbligo di vaccinazione per una categoria lavorativa è inserita nel decreto legge del 1° aprile 2021, n. 44 - convertito in legge n. 76 del 28 maggio 2021 - nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario, per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 costituisce “requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”.

Ad oggi non esistono altre categorie lavorative obbligate alla vaccinazione e, a questo proposito, non può essere una normativa a carattere regionale a prevedere un obbligo di questo tipo sul proprio territorio, giacché la materia risulta essere assoggettata alla riserva di legge statale. Per cui soltanto una legge dello Stato può stabilire un obbligo del genere verso altre categorie di lavoratori.

Inoltre, il datore di lavoro non può trattare i dati relativi alla vaccinazione dei propri dipendenti, inclusa l’intenzione di aderire o meno alla campagna vaccinale, visto che in ambito lavorativo – come avviene per il trattamento di qualsiasi dato personale inerente alla salute dei dipendenti – ciò compete solo al medico competente, nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che ne costituisco la base giuridica.

Come chiarito dal Garante, il medico che nell’ambito della sorveglianza sanitaria venga a conoscenza di dati relativi alla avvenuta vaccinazione o meno dei dipendenti, considerata la specificità del contesto lavorativo, delle condizioni cliniche del singolo lavoratore nonché delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito alla efficacia e affidabilità medico-scientifica del vaccino, può valutare “se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica” del singolo lavoratore (rif.to FAQ in materia di “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”)

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