Il ricambio generazionale? Più semplice con il patto di famiglia
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rispondendo ad un quesito da noi posto con nota Prot. 3850/23.14.14 del 07.02.2013 ha dato parere favorevole al trasferimento di un’azienda di autotrasporto per conto terzi ceduta attraverso l’istituto del “patto di famiglia”, in quanto classificabile in toto come una cessione di azienda, con la particolarità di non contenere trasferimenti di denaro. Il problema si era posto a fronte delle perplessità di un ufficio provinciale della Motorizzazione civile a voler trasferire l'autorizzazione al trasporto merci conto terzi dal padre al figlio a seguito della stipula di un tale atto. Da qui la richiesta di intervento al Ministero che, con grande tempestività e chiarezza, ha sciolto ogni dubbio in proposito.
Il “patto di famiglia”, introdotto nel nostro ordinamento in G.U. n.50 del 1.03.2006, è un’ accordo tra l’imprenditore e uno o più suoi discendenti che ha per oggetto il trasferimento dell’azienda o delle quote di partecipazione nelle “società di famiglia”, detto atto avviene per forma pubblica, , prevede la partecipazione di tutti gli eredi, contiene la precisa pattuizione economica dell’oggetto del trasferimento ma non contiene un corrispettivo in denaro, in quanto è da considerarsi un anticipo sulla futura successione.