![Impianto di videosorveglianza 001](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/Impianto-di-videosorveglianza-001.jpg)
La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha emanato un’interessante pronuncia - Sentenza n. 3255 del 27 gennaio 2021 - circa la possibilità di installazione di un impianto di videosorveglianza in deroga all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 330/1970 e ss modifiche), che, nella versione attualmente in vigore, prescrive:
"Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni, tale accordo puo' essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu' sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi"
Con la Sentenza in esame, la Cassazione ha affermato che l’installazione dell’impianto di videosorveglianza in deroga alla predetta procedura è lecita “quando l'impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate, o di autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, pero', che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attivita' lavorativa dei dipendenti, o debba restare necessariamente "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi”.
Quindi, l’esigenza che permette di agire in deroga alla procedura prevista dall’art.4 dello Statuto dei lavoratori, altrimenti obbligatoria, è la tutela del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori; ciò tuttavia a condizione che l’impianto non determini un controllo sistematico dell’attività del lavoratore. Per cui è comunque compatibile con questo scenario, la possibilità che l’impianto comporti un controllo del tutto occasionale dell'attività del singolo dipendente come, ad esempio, potrebbero verificarsi con impianti puntati sulla cassaforte o sugli scaffali
La Sentenza n. 3255 del 27 gennaio 2021 - copia non ufficiale - è allegata