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Come noto, l’art.103 comma 2 del decreto legge 18/2020 (decreto Cura Italia), dopo la conversione in Legge n. 27 del 24 aprile, prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”
Successivamente, l’art.81, comma 1, par.h del decreto legge n.34 del 19 maggio u.s (cd decreto Rilancio), alla fine della citata disposizione ha aggiunto questo periodo: “ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.
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