![INPS v6 FillWzEyODAsNzIwXQ v4 FillWzEyODAsNzIwXQ v2](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/INPS-v6_FillWzEyODAsNzIwXQ-v4_FillWzEyODAsNzIwXQ-v2.jpg)
Con la circolare n. 122 del 22 Ottobre u.s, l’Inps ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’applicazione del beneficio contributivo “bonus Sud”, per l’occupazione nelle aree svantaggiate; misura che è stata autorizzata dalla Commissione U.E lo scorso 6 Ottobre.
L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei contributi, pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, e spetta dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente sia instaurati che da instaurare.
I datori di lavoro che possono accedere alla misura, devono avere la propria azienda con sede nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Per sede di lavoro, si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP e la Circolare INPS, disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.