L’INPS, con lacircolare n. 42 dell’11 marzo 2021, fornisce alcuni chiarimenti circa la proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e della proroga del congedo per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021.
L’ampliamento, in particolare, riguarda la tutela anche in caso di morte perinatale del figlio.
Le modifiche, apportate dall’articolo 1, comma 363, lettere a) e b), della legge di bilancio 2021 al comma 354 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, comportano:
-
La proroga del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, che costituiscono misure sperimentali introdotte dalla citata legge n. 92/2012, anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre);
-
l’ampliamento da 7 a 10 giorni del congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.