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Inps. Nota riepilogativa sul riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro.

Circ. 33/2022

| Pubblicato in Circolari 2022
Inps. Nota riepilogativa sul riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro.

Con la circolare n. 18 del 1 febbraio 2022, l’Inps ha fatto il punto della situazione sul riordino della normativa ordinaria sugli ammortizzatori sociali, alla luce della legge di bilancio 2022 (commi da 191 a 257 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021) e del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 Decreto Sostegni ter, sul quale vedi la News FIAP “Decreto-legge “Sostegni-ter” del 31 gennaio 2022).

Nel rimandare gli interessati alla lettura attenta del Documento, di seguito si evidenziano alcuni dei chiarimenti forniti.

Lavoratori destinatari delle integrazioni salariali.

La legge di Bilancio 2022 ha ampliato la platea dei soggetti interessati dai trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), nonché delle tutele dei fondi bilaterali e del FIS, includendo anche i lavoratori a domicilio e quelli assunti con contratto di apprendistato di qualunque tipologia. Per i lavoratori assunti con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché a quelli assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non devono pregiudicare il completamento del percorso formativo.

Anzianità di effettivo lavoro.

Per i trattamenti richiesti dal 1° gennaio 2022 – si riduce da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (trattamenti straordinari) o all’Istituto (trattamenti ordinari).

Importo dei trattamenti di integrazione salariale.

Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, si introduce un unico massimale – il più alto, che, per l’anno 2021, è stato pari a € 1.199,72 – annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni.

In caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

La norma precisa altresì che, trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Computo dei dipendenti.

Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda. Peraltro, a seguito dell’estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla consistenza dell’organico, a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2022”, il contributo di finanziamento dell’ammortizzatore sociale di riferimento verrà richiesto anche ai datori di lavoro che hanno forza aziendale uguale a zero (0), ma che occupano almeno un dipendente.

Per approfondimenti sulle novità relative alla Cassa integrazione (ordinaria e straordinaria), ai Fondi di solidarietà bilaterali e al FIS, si rimanda alla lettura della circolare n. 18 del 1 febbraio 2022, disponibile in allegato.

download icon all 33 2022 Circolare numero 18 del 01 02 2022
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