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Bandi e Circolari

Inps. Precisazioni sull’Assegno per il nucleo familiare e su Assegni Familiari a decorrere dal 1° marzo 2022.

Circ. 62/2022

| Pubblicato in Circolari 2022
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L’Inps ha emanato la circolare n. 34 del 28 febbraio u.s con la quale ha fornito delle precisazioni sull’assegno per il nucleo familiare e sugli assegni familiari in vista dell’entrata in vigore, dal 1 marzo p.v, dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Ciò in considerazione della norma istitutiva dell’assegno unico, l’art. 10, comma 3 del d.lgs n.230 del 29 dicembre 2021, dove si prevede che “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all’articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797”.

L’Inps ha dunque comunicato che a partire dal 1 marzo 2022:

  1. non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;
  2. continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi (con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato), dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età se, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, siano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Pertanto, successivamente al 1 marzo p.v, quando nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare. Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.

Di seguito, si riporta uno schema di sintesi delle nuove disposizioni:

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INPS
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