Con la circolare n. 36/2022, l’Inps ha esteso l’applicazione dei permessi per l’assistenza di disabili ex legge 104/1992 e del congedo straordinario per disabilità grave ai sensi del d.lgs 151/2021 nel quadro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso ai sensi della legge sulle unioni civili n 76/2016, non solo per l’assistenza dell’altra persona unita ma anche per quella dei parenti o affini di quest’ultimo fino al terzo grado.
Questa decisione è frutto di una riconsiderazione delle precedenti istruzioni che l’Istituto aveva fornito con circolare n. 38 del 27 febbraio 2017, in cui si era tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016, di incostituzionalità dell’art.33, comma 3, della legge n. 104/1992, nella parte in cui non includeva il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi per l’assistenza di persone con disabilità.
Per approfondimenti, consultare la nota FIAP e la Circolare Inps, disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.