Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto. Circolare n. 096 del 04.03.2014
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Circolari 2014
L’interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento delle fatture di trasporti, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 231/2002 per fatture pagate oltre il 60° giorno dall’emissione (in forza del comma 13 dell’articolo 83bis della legge 133/2008) per il primo semestre 2014 è del 8,25%.
Un risultato importante per le imprese di autotrasporto ottenuto grazie alla determinazione con cui la Presidenza Fiap a suo tempo chiese ed ottenne che gli interessi moratori per ritardati pagamenti delle fatture di trasporto fossero calcolati in base a quanto disposto dall’ articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e non, come qualcuno pretendeva si facesse, sulla base dell’interesse cosiddetto legale.