Interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Circ. 120/2016
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Circolari 2016
Come noto, l'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con un apposito Decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Per maggiori informazioni in merito al tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, si rinvia alla lettura della Circolare disponibile in allegato.