![FIAP Agenzia Entrate v2](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/FIAP-Agenzia-Entrate_-v2.jpg)
Come noto, l’art. 25 del decreto “rilancio” prevede un contributo a fondo perduto per chi ha registrato ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ed ha subito una riduzione di due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo è pari al 20% della perdita in caso di ricavi/compensi non superiori a 400 mila euro; al 15% della perdita in caso di ricavi/compensi superiori a 400 mila euro e inferiori o uguali a 1 milione di euro; al 10% della perdita in caso di ricavi/compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
Nel caso di percezione di un contributo non spettante in tutto o in parte, è prevista la possibilità per il beneficiario, anche a seguito di rinuncia, di regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con il contestuale versamento delle relative sanzioni.
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP e la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.