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La questione del "contributo" ART - Autorità di Regolazione dei Trasporti

Una "mera" tassa sull'esercizio dell'attività di autotrasporto

| Pubblicato in News
Traffico autostradale in movimento 001 v3

Sono, ormai, alcuni anni che la questione dell’assoggettamento delle imprese di autotrasporto al Contributo ART, la sua determinazione ed il successivo versamento, impegna le imprese e l’attività delle Associazioni di rappresentanza del settore, sia dal punto di vista legale, sia da quello essenzialmente sindacale.

Le azioni di contrasto alla richiesta del versamento del contributo da parte dell’ART – Autorità di Regolazione dei Trasporti, alle imprese di autotrasporto, parevano aver sortito effetto positivo. Le sentenze emesse sulla questione dalla Corte Costituzionale nel 2017 e le molte pronunce del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte sulla questione – competente in quanto l’Autorità ha la propria sede a Torino - sembravano aver avviato il tutto verso una soluzione ottimale per le imprese di Autotrasporto. Invece, l’emanazione nel 2018 del cosiddetto Decreto Morandi, ha cambiato lo scenario. Una modifica alla norma in vigore in materia– l’articolo 37 - Liberalizzazione del settore dei trasporti - comma 6 - lettera b) del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 – ha esteso il pagamento del contributo, fino ad allora imputabile ai “gestori” delle infrastrutture e dei servizi regolati, agli operatori economici operanti del settore trasporto. Una ridefinizione dei soggetti “colpiti” dall’onere, traducibile con il termine “fruitori” che ricomprende, inevitabilmente, l’Autotrasporto su strada.

Tutto ciò, nonostante una ulteriore pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte degli ultimi mesi dell’anno 2019, tra le motivazioni evidenziasse la differenza tra “soggetti regolati” e “ soggetti beneficiari” delle funzioni regolatorie dell’Autorità che, in assenza di concrete azioni regolatorie, non può essere risolta tramite l’uso di definizione generiche dell’ambito di applicazione dei provvedimenti (es.: operatori economici operanti nel settore del trasporto). Un esercizio verbale che ha trasformato il “contributo” in una mera “tassa” per l’esercizio dell’attività.

Tra l’altro, già in quel momento, la FIAP aveva evidenziato, in una nota pubblicata sul proprio sito in data 19 novembre 2019 – Contributo ART – Il TAR Piemonte dà ragione all’Autotrasporto -  la necessità di un intervento politico-istituzionale teso ad eliminare il continuo ricorso alla giustizia amministrativa.

Giunti ad oggi, una serie di sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato nella prima settimana del 2021 – ed in modo specifico una pronunciata nei primi giorni del mese di gennaio – dicono che l’obbligo di versare il contributo interessa anche l’autotrasporto, la logistica, e vettori marittimi, aerei e terminalisti portuali, anche se, di fatto, tale onere, è divenuto concreto a partire dall’anno 2019. Un “cambio di rotta” legato sostanzialmente agli effetti della modifica introdotta con il sopracitato Decreto Genova. È il Consiglio di Stato ad affermare che il potere di regolazione dell’Autorità esisteva già prima, ma non era cogente un obbligo contributivo, venuto in essere solo a partire dall’anno sopra indicato. Per dare maggior peso a  tale affermazione, i Giudici hanno evidenziato che l’articolo 37, comma 2, lett. a), del D.L. n. 201 del 2011 richiede la necessità di garantire, tramite la regolazione, la mobilità delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti. Definizione e ambito che giustifica l’inclusione delle imprese del settore nell’ambito dei “soggetti beneficiari” della regolazione.

La modifica apportata con il “Decreto Genova”

Articolo 37 - Liberalizzazione del settore dei trasporti - comma 6 - lettera b) - formulazione ante modifica

Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:

- OMISSIS -

"b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivanti dall’esercizio delle attività svolte percepiti nell’ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto, possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l’atto si intende approvato. Ai fi ni dell’esercizio delle competenze previste dal presente articolo l’Autorità provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane disponibili a legislazione vigente."

Articolo 37 - Liberalizzazione del settore dei trasporti - comma 6 - lettera b) - formulazione post modifica, introdotta con il Decreto Genova -  D.L. 28 settembre 2018, n. 109 coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge di conversione n. 16 novembre 2018, n. 130, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2018, n. 269.

"all'art. 37, comma 6, lettera b), il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione";

Lo scenario attuale

In virtù delle sentenze del Consiglio di Stato, l’Autorità si è attivata emanando due specifiche delibere:

  • la delibera 20/2021 datata 11 febbraio sulla cessazione degli effetti delle clausole sospensive previste in particolare nella delibera 2020, circa il pagamento del contributo da parte delle imprese che svolgono servizi di trasporto merci su strada, connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti e interporti, e conseguente rimessione in termini delle medesime imprese che devono provvedere al pagamento del dovuto entro il 29 ottobre 2021;
  • la delibera 225/2020 – tra l’altro approvata con DPCM del 21 gennaio 2021 - pubblicata sempre l’11 febbraio, 2021 sul pagamento del contributo al funzionamento per il 2021.

 

Le delibere sono disponibili, in allegato, alla nota pubblicata sul sito FIAP in data 3 marzo 2021 - Autorità Regolazione del Trasporto - Chiarimenti sulle imprese di autotrasporto assoggettate al contributo.

Recentissimamente, e per la precisione lo scorso 1° marzo, l’Autorità ha emesso una nota esplicativa specifica – pubblicata sul sito www.autorità-trasporti.it   - con la quale ha inteso fornire le istruzioni utili per la determinazione della base imponibile utile alla determinazione del contributo da versare (vedere la medesima nota FIAP datata 3 marzo 2021)

Entrambe i documenti assumono particolare importanza e devono essere “letti” interamente con interesse. Ma in modo particolare si richiama l’attenzione all’articolo 3 – Termini e modalità di versamento della delibera 225/2020, e all’articolo 2 - Adempimento degli obblighi di versamento e dichiarativi relativi all’annualità 2021 della delibera 20/2021, i cui effetti combinati individuano nella data del 30 aprile 2021 la scadenza che le imprese, rientranti nelle caratteristiche individuate dall’Autorità nelle delibere, devono osservare ai fini della registrazione, dichiarazione e versamento del contributo per l’anno 2021, nell’entità di 1/3 del valore, calcolato nella sua intera entità secondo le disposizioni individuate dall’Autorità. Calcolo che si presenta tutt’altro che agevole.

Per il 2020, la scadenza per la dichiarazione dei dati anagrafici, economici e versamento, è fissata per il 29 ottobre 2021. La stessa data individuata per il “saldo” del contributo 2021.

Una scadenza, quella del 30 aprile 2021, a brevissimo termine che ha reso necessario un energico intervento da parte di FIAP insieme a tutte le altre Associazioni rappresentanti il settore che hanno, quanto meno chiesto lo spostamento dell’adempimento al 29 ottobre 2021 (vedi lettera congiunta delle Associazioni pubblicata sul sito FIAP in data 29 marzo 2021).

L’azione di rappresentanza e di contrasto non si è mai fermata

Lo scenario creatosi è, concretamente, molto complesso, soprattutto in vista dell’ormai prossima scadenza, che ripetiamo essere quella del 30 aprile 2021. La FIAP, convinta da sempre che trattasi di una mera “tassa”  per l’esercizio dell’attività, che non trova giustificazioni convincenti a qualsiasi livello, tanto meno nelle sentenze del Consiglio di Stato, ha insistito è, indubbiamente, insisterà, al fianco delle altre Associazioni, nell’affermare tale principio e nella sostanziale iniquità e illogicità del contributo. La Politica, in tal senso, dopo continui appelli, molti dei quali rimasti inascoltati, “sembra” muoversi, MA FINTANTO CHE, con un provvedimento adeguato non si determini un “cambio completo di rotta”, togliendo il settore da quelli assoggettati all’onere – proprio in virtù della sentenza del Consiglio di Stato e del Decreto Genova modificato - il vero e proprio PERICOLO che le Imprese di Autotrasporto (tutte) vengano trascinate, oltre che al pagamento, in una diatriba continua dall’Autorità – che ha l’interesse ad accertare che quanto dichiarato e, eventualmente, versato risponda ai canoni individuati - è realisticamente elevato. Ecco il motivo alla base della richiesta di posticipo contenuta nella lettera sopra richiamata che non costituisce, nel modo più assoluto, una resa rispetto alle pretese. Indipendentemente da qualsiasi risposta. Indipendentemente da qualsiasi ulteriore azione di matrice legale che si possa intraprendere, anche a livello di diritto comunitario. Ci risulta che siano stati presentati emendamenti tesi a “riorientare” quanto introdotto con il Decreto Genova, così come di recenti “interventi politici” nei confronti di tutti i soggetti convolti direttamente o indirettamente nella partita, Autorità compresa, nello stesso senso orientati. Vedremo. Di ogni possibile novità rispetto allo scenario attuale, la FIAP darà ovviamente informazione tempestiva, con una osservazione particolare sull'applicazione alle imprese estere (e non solo) della "gabella". Certo è che appare essere davvero grottesco che la "mano pubblica" agevoli, per così dire, l’uso dell’infrastruttura autostradale (ormai da anni), ai fini della sicurezza nella circolazione nella viabilità normale, attraverso la riduzione dei pedaggi pagati – e profumatamente - e poi “permetta” all’Autorità di “tassarne” l’utilizzo.

Ma, nel frattempo, gli Organi della Federazione hanno inteso fosse utile fornire alle Imprese associate, uno strumento di indirizzo per la valutazione della propria posizione in merito al contributo richiesto, ed al suo calcolo. Delle “istruzioni” che derivano dall’analisi della materia come conosciuta, della documentazione raccolta, delle indicazioni dedotte nel corso di incontri dedicati alla materia tra Associazioni, svolti anche con la partecipazione di un Legale che conosce la materia specifica avendo rappresentato imprese ed Organismi associativi nei ricorsi al TAR Piemonte contro l’Autorità.

ART – Indicazioni per il calcolo del contributo

La nota tecnica, prodotta e disponibile per le Imprese associate, oltre a guidare le Imprese nella comprensione della materia, sviluppa l’argomento calcolo del contributo, attraverso una analisi suddivisa in paragrafi tra i quali citiamo:

  • Chi deve fare cosa: tra accredito e dichiarazione dell’imponibile;
  • Fatturato di riferimento;
  • Ragionamento di ingaggio e indirizzi sul modello di calcolo;
  • Elementi dei ricavi che non rientrano nel calcolo dell’imponibile (esclusioni);
  • Tipologia dei ricavi (fatture);
  • Il calcolo,

ed ulteriori approfondimenti su questioni specifiche, allegati e riferimenti.

La nota tecnica verrà resa disponibile alle Imprese associate direttamente, a cura della Federazione, tramite una informativa adeguata.

Le Imprese non associate interessate potranno, invece, fare richiesta della nota contattando la FIAP via email all’indirizzo chediafiap@fiapautotrasporti.it oppure telefonicamente al numero 02 124.124.700.


Sitografia

-Nota del 29 MARZO 2021 - Le Associazioni scrivono all’Autorità di Regolazione dei Trasporti -  Non è questo il periodo nel quale esigere pagamenti dalle imprese
https://www.fiapautotrasporti.it/le-ultime-dal-trasporto/autorita-di-regolazione-dei-trasporti/

- Nota del 3 marzo 2021 - Autorità Regolazione del Trasporto - Chiarimenti sulle imprese di autotrasporto assoggettate al contributo
https://www.fiapautotrasporti.it/le-ultime-dal-trasporto/autorita-regolazione-del-trasporto-chiarimenti-sulle-imprese-di-autotrasporto-assoggettate-al-contributo

- Nota dell’8 febbraio 2021 - Contributo ART - L'Autorità di Regolazione dei Trasporti potrà richiedere il contributo all'Autotrasporto - Una sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato lo scorso mese di gennaio 2021, apre le porte alla richiesta. L'UNATRAS non ci sta. Chiesto l’intervento del MIT
https://www.fiapautotrasporti.it/le-ultime-dal-trasporto/contributo-art-lautorita-di-regolazione-dei-trasporti-potra-richiedere-il-contributo-allautotrasporto/

- Nota del 25 febbraio 2020 - Contributo al funzionamento dell’Autorità dei Trasporti per il 2020. Circ. 65/2020
https://www.fiapautotrasporti.it/le-ultime-dal-trasporto/contributo-al-funzionamento-dellautorita-dei-trasporti-per-il-2020-circ-652020/

- Nota del 19 novembre 2019 – Contributo ART – il TAR dà ragione all’autotrasporto
https://www.fiapautotrasporti.it/le-ultime-dal-trasporto/contributo-art-il-tar-piemonte-da-ragione-allautotrasporto/

- Nota del 22 ottobre 2019 - Contributo 2019 per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Circ. 251/201
https://www.fiapautotrasporti.it/le-ultime-dal-trasporto/contributo-2019-per-il-funzionamento-dellautorita-di-regolazione-dei-trasporti-circ-2512019/

- Nota del 14 maggio 2019 - L’Autorità di Regolazione dei Trasporti sospende la riscossione coattiva del contributo annuale per l’anno 2019
https://www.fiapautotrasporti.it/le-ultime-dal-trasporto/lautorita-di-regolazione-del-trasporti-sospende-la-riscossione-coattiva-del-contributo-annuale-per-lanno-2019/

Nota dell’11 aprile 2019 - Autorità di regolazione dei trasporti. Punto della situazione sulle richieste di contributo per l’anno 2019. Circ. 117/2019
https://www.fiapautotrasporti.it/le-ultime-dal-trasporto/autorita-di-regolazione-dei-trasporti-punto-della-situazione-sulle-richieste-di-contributo-per-lanno-2019-circ-1172019/

- Nota del 3 maggio 2018 - Contributo al funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, richiesto alle imprese di autotrasporto merci. Accoglimento ricorso della FAI. Circ. 104/2018
https://www.fiapautotrasporti.it/le-ultime-dal-trasporto/contributo-al-funzionamento-dellautorita-regolazione-dei-trasporti-richiesto-alle-imprese-autotrasporto-merci-accoglimento-ricorso-della-fai-circ-104-2018/

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