Chiedi a FIAP
phone icon
Aderisci a FIAP
signUp icon
Iscriviti alla Newsletter
newsletter icon
News

Lavoro - Giurisprudenza - Domicilio in malattia da comunicare al datore di lavoro

Sentenza della Corte di Cassazione n. 36729 del 25 novembre 2021

| Pubblicato in News
Giurisprudenza lavoro. Varie

La Corte di Cassazione civile – sez.lavoro - con sentenza n. 36729 del 25 novembre 2021 ha stabilito che il lavoratore assente per malattia, nel caso intendesse modificare il suo domicilio nel corso della durata di quest’evento, deve comunicare tale modifica oltre che all'Inps anche al suo datore di lavoro, dal momento che il vincolo di subordinazione prosegue anche durante la malattia.

La Corte evidenzia che, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, il datore di lavoro può procedere “ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e quindi a giustificare l’assenza, in difetto di una preclusione comportata dall’art. 5 I. 300/1970, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore “.

Pertanto – prosegue la Cassazione – “nel rispetto del rapporto di subordinazione, sussiste un obbligo di reperibilità del lavoratore anche durante il periodo di malattia, quale espressione del suo obbligo di cooperazione nell’impresa” secondo il CCNL di riferimento, oltre che in osservanza dei generali principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei contratto stabiliti sempre dal CCNL.

Per ulteriori dettagli ed approfondimenti si rimanda alla lettura della Sentenza della Corte di Cassazione n. 36729 del 25 novembre 2021.

 

 

customer care icon
Chiedi a FIAP

Contattaci per informazioni, chiarimenti e supporto!

fiap icon
Iscriviti a Fiap

Entra far parte della Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali

info icon
Informazioni

Contattaci in modo semplice e veloce!