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Lavoro - Inderogabilità delle norme sulla retribuzione minima nel caso di somministrazione

Una ulteriore Sentenza della Corte di Giustizia U.E. - Il caso di autisti di imprese di autotrasporto rumene impiegati in Italia e in Germania

| Pubblicato in News
Corte di giustizia UE 002

Con una sentenza emessa lo scorso 15 Luglio 2021 la Corte di Giustizia Europea - Prima sezione ha ulteriormente ribadito l’inderogabilità delle norme sulla retribuzione minima del lavoratore, che vanno applicate anche ai conducenti di imprese di autotrasporto stabilite all’estero che lavorino abitualmente in altri Stati della U.E assunti con contratti che, per scelta delle parti, sono stati assoggettati alla normativa del Paese di provenienza.

Il caso trattato dalla Corte Europea riguarda Romania, Germania e Italia. Nello specifico, l'intervento della Corte è stato generato dalla richiesta di un Tribunale Rumeno al quale si erano rivolti alcuni autisti dipendenti di imprese di autotrasporto con sede in Romania, ma utilizzati in prevalenza in Italia e in Germania. Paesi nei quali, secondo quanto sostenuto dai drivers coinvolti, svolgevano le rispettive missioni ricevendo ordini operativi specifici dalle imprese dei due paesi. Nonostante i contratti di lavoro fossero stati assoggettati alla normativa rumena, sul fronte retribuzione minima questi autisti hanno richiesto l’applicazione delle disposizioni più favorevoli italiane e tedesche, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive.

La questione è stata risolta interpretando l’art. 8 relativo ai contratti individuali del Regolamento Roma I - Regolamento C.E 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Nello specifico, il comma 1 prevede che “Art. 8 - Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.”

Pertanto, la scelta operata dalle parti circa la legge a cui sottoporre il rapporto di lavoro, non può prevalere su quelle disposizioni inderogabili di maggior tutela del lavoratore previste dal Paese estero che, in mancanza di detta scelta, sarebbero state altrimenti applicabili.

Quindi, nonostante l’espresso richiamo alle disposizioni rumene sul lavoro contenuto nei contratti, la Corte ha ritenuto applicabili le norme sulla retribuzione minima italiana - quella prevista dal CCNL trasporti - e tedesca - stabilita per legge.

In quanto disposto dalla Corte, disponibile nel seguente link - Sentenza Cause C152/20 e C-218/20 - si legge che “Per quanto riguarda, specificamente, le norme relative alla retribuzione minima del paese in cui il lavoratore subordinato ha svolto abitualmente la sua attività, esse possono, in linea di principio, essere qualificate come «disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma I...”

Ulteriore chiarimento di interesse riguarda la scelta della legge applicabile al contratto di lavoro, che si considera tale anche quando il lavoratore si sia limitato a sottoscrivere la clausola contrattuale predisposta dal datore di lavoro.

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