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LAVORO – INL – Sospensione attività imprenditoriale per gravi irregolarità.

Circ. 367/2021 - Nuovi chiarimenti in materia a seguito delle modifiche apportate dal D.L. Fiscale.

| Pubblicato in Circolari 2021
Ispettorato del Lavoro. Nuovi chiarimenti sul provvedimento di sospensione dellattivita imprenditoriale a seguito delle modifiche apportate dal d.l fiscale.

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato la nota n. 4 del 9 dicembre, che fa seguito alla precedente nota n. 3 del 9 Novembre (commentata con circolare FIAP n. 347 del 17 novembre 2021) in materia di emanazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi irregolarità accertate dagli Ispettori del Lavoro, idonee a mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori.

In questo nuovo intervento, l’Ispettorato analizza una serie di irregolarità previste nell’allegato I del d.lgs 81/2008, stabilendo in quale occasione debba scattare l’emanazione del provvedimento di cui sopra. Prima di analizzarle, l’Ispettorato tuttavia ribadisce la necessità di intensificare a livello locale ogni utile raccordo con i servizi di prevenzione delle ASL, anche per sviluppare modelli operativi condivisi da attuare in attività di vigilanza coordinate e congiunte. In questi casi, in presenza di violazioni relative sia all’allegato I sia al lavoro nero, andrà adottato un unico provvedimento di sospensione ed un solo provvedimento di revoca, tenuto conto della competenza esclusiva dell’INL in materia di lavoro irregolare.

Le fattispecie analizzate dall’Ispettorato sono 12. Tra esse, si segnalano le seguenti:

  • mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi. La sospensione va applicata solo se viene constatata la mancata redazione del DVR. Se, in sede di accesso ispettivo, viene dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, l’INL ritiene opportuno differire l’efficacia della sospensione alle 12 del giorno seguente, per dare modo al datore di poter esibire il DVR. Solo quando il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere al suo annullamento limitatamente alla causale relativa alla mancanza del DVR. Per la revoca del provvedimento di sospensione, si dovrà esibire il DVR;
  • mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione. La sospensione si applica quando venga accertata la mancata elaborazione di questo piano;
  • mancata formazione e addestramento. Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento. Tra i casi figura l’art. 73 (utilizzo di attrezzature di lavoro) e l’art.169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi) del d.lgs 81/2008. Considerato l’accordo Stato Regioni del 2011 (formazione lavoratori), il personale ispettivo verificherà, in rapporto alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore, che la formazione specifica sia stata effettuata anche in riferimento alla movimentazione manuale dei carichi solo quando, dalle circostanze accertate in corso di accesso, sia emerso che il lavoratore sia adibito a tale attività. Qualora non sia esibita la documentazione inerente alla formazione obbligatoria effettuata, si procederà con l’adozione del provvedimento di sospensione. La revoca del provvedimento potrà conseguire alla dimostrazione della prenotazione della formazione – ferme restando la regolarizzazione di altre violazioni concomitanti di cui all’Allegato I e il pagamento di tutte le somme aggiuntive dovute – visto, a seguito del provvedimento di prescrizione, il lavoratore non può essere adibito all’attività per la quale è stata riscontrata la carenza formativa, fino al completamento della formazione e dell’addestramento;
  • mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.

Il provvedimento di sospensione va adottato soltanto se il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione né nominato il RSPP, o non abbia assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSPP). Per la revoca del provvedimento occorrerà esibire la documentazione volta a dimostrare la costituzione del servizio di prevenzione e protezione e la nomina del RSPP.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della nota INL e del "Decreto Ministeriale acquisizione veicoli ad elevata sostenibilità" disponibile in allegato.

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