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Legge di Bilancio 2022

Commento e documentazione relativa alle principali disposizioni di interesse contenute nel provvedimento

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Legge di Bilancio 2022

In allegato, la nota tecnica a cura della Confcommercio sulle principali disposizioni di interesse contenute nella Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 49L. Raccomandandone la lettura puntuale, si evidenzia che tra le disposizioni di interesse anche per il nostro settore, si individuano le seguenti:

Proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative - art. 1, commi 44 e 45
Con il comma 44 viene esteso dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta per l’acquisto dei beni materiali del piano Transizione 4.0 presenti nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per gli investimenti effettuati in tale arco temporale, la percentuale del credito d’imposta è pari:

  • al 20% del costo di acquisizione per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • al 10% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • al 5% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro.

 

Il limite massimo di costi complessivamente ammissibili è pari a 20 milioni di euro.

La consegna del bene può essere effettuata entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

Il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è riconosciuto:

  • fino al 31 dicembre 2022, con una percentuale del 20% delle spese ammissibili, nel limite di 4 milioni di euro annui;
  • dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2031 con una percentuale del 10%, nel limite di 5 milioni di euro annui.

 

“Nuova Sabatini” - art. 1, commi 47 e 48 - Rifinanziamento della misura
La misura agevolativa “Nuova Sabatini” - articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - finalizzata all’acquisto di beni strumentali d’impresa, viene rifinanziata per 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e per 60 milioni di euro per l’anno 2027. Viene ripristinato il meccanismo di funzionamento della misura stabilito prima dell’emergenza sanitaria, prevedendo l’erogazione dei contributi statali in più quote, determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, mantenendo comunque la possibilità di procedere all’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, per i finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

Limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili - art. 1, comma 72
Il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – “Sostegni bis”, ha aumentato, per il solo anno 2021, il limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, portandolo a 2 milioni di euro. Con la disposizione in esame l’aumento diviene strutturale. Ciò significa che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, e per gli anni successivi, il limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, sarà pari a 2 milioni di euro.

Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi - art. 1, comma 119
La disposizione prevede l’esonero contributivo al 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a euro 6.000 euro, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori provenienti da aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero Sviluppo Economico, indipendentemente dalla loro età anagrafica. Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di euro 2,5 milioni per l’anno 2022, euro 5 milioni per l’anno 2023, euro 5 milioni per l’anno 2024 e euro 2,5 milioni per l’anno 2025. L’INPS effettuerà il monitoraggio delle minori entrate contributive da esso derivanti e qualora, nell’ambito della predetta attività di monitoraggio, emergesse il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi - art. 1, comma 205
Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disposizione estende l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi (cd. FSBA), riconoscendo come destinatari dei trattamenti le aziende con almeno un dipendente. La prestazione sarà l’assegno di integrazione salariale. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale.

FIS - Fondo d'Integrazione Salariale - obbligatorietà per tutte le piccole imprese da 1 a 5 dipendenti non coperte da CIGO-CIGS, né dai fondi di solidarietà bilaterali - art. 1, comma 207
Il Fondo d’Integrazione Salariale FIS – gestito dall’INPS e fin qui riconosciuto alle aziende dei servizi con oltre 5 dipendenti – viene reso strutturale/residuale per chi non coperto da CIGO e CIGS (art. 1 comma 204). I datori di lavoro con un solo dipendente hanno l’obbligo di iscrizione al FIS o, in alternativa, al Fondo di solidarietà bilaterale dove esistente.
Il FIS fino ad oggi veniva erogato sotto forma di assegno ordinario per crisi temporanee - massimo di 26 settimane nel biennio mobile - o di assegno di solidarietà per le situazioni di crisi con esuberi - massimo di 12 mesi nel biennio mobile. Dal 1° gennaio 2022 assegno ordinario e assegno di solidarietà vengono sostituiti dall’assegno di integrazione salariale, con diritto agli assegni familiari - art. 1, comma 208.

Disposizioni in materia di rilascio del DURC - art.1, comma 214
La norma subordina il rilascio del DURC – a decorrere dal 1° gennaio 2022 – alla regolarità dei versamenti dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali.

Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni - art. 1, comma 392
Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal pacchetto “FIT for 55” della Commissione Europea, per la riduzione, entro il 2030, del 55%, rispetto ai livelli del 1990, delle emissioni nette climalteranti e per il raggiungimento di emissioni zero entro l’anno 2050 nell’area dell’UE, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il “Fondo per la strategia di mobilità sostenibile” con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l’anno 2029, 300 milioni di euro per l’anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo da destinare, tra l’altro, al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all’acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all’adozione di carburanti alternativi per l’alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all’autotrasporto. Con ulteriori e successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, nonché le modalità di revoca delle risorse in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.

Ulteriori indicazioni ed eventuali approfondimenti, verranno diffusi non appena disponibili.

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