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L'estensione del Green Pass nei luoghi di lavoro

Attese sia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento sia le linee guida

| Pubblicato in News
Green Pass 001

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di giovedì 16 settembre scorso, ha approvato il Decreto-Legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante "l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 - il cosiddetto Green Pass - e il rafforzamento del sistema di verifica. La pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale è prevista per lunedì 20 settembre. In attesa poi della pubblicazione di "linee guida" da parte del Governo, al fine della "omogenea definizione delle modalità organizzative" dei controlli, evidenziamo le principali previsioni relative al "lavoro privato".

Disposizioni urgenti sull’impiego del cd. Green Pass in ambito lavorativo privato

La disposizione introduce l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 - Green Pass - per accedere ai luoghi di lavoro a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.
La finalità è quella di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 e, pertanto, chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass.
Si ricorda che il Green pass si ottiene nei casi di avvenuta vaccinazione, test molecolare o rapido negativo, guarigione da COVID-19.
L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.
Non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, verranno sospesi dalla prestazione lavorativa con comunicazione immediata.
La sospensione sarà efficace fino alla presentazione del Green Pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
La sospensione non comporterà conseguenze disciplinari, restando fermo, altresì, il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso od emolumento, comunque denominato.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti – al momento sembra questa la previsione letterale, ma sarà da verificare se debbano intendersi solo le imprese o piuttosto tutti i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti - è previsto che, ferma restando la sospensione del rapporto di lavoro, il datore potrà stipulare un contratto a tempo determinato per la necessaria sostituzione, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, per una durata corrispondente alla sospensione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
I datori di lavoro saranno tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni e a tal fine, entro il 15 ottobre 2021, dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.
I controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, all’accesso nei luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.
Per i lavoratori esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni potrà essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
I datori di lavoro, inoltre, dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Il sistema sanzionatorio previsto

Per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass, la sanzione pecuniaria da € 600,00 ad € 1500,00. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica, è invece prevista una sanzione da € 400 ad € 1000,00.

Durata Green Pass e costo dei tamponi

Relativamente a rilascio e durata del Green Pass e/o costo dei tamponi che permettono di ottenere il certificato "verde", seguiranno ulteriori note informative.

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