
a) se il veicolo è munito di tachigrafo analogico, sono inseriti sul (retro del) foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando di sporcare il foglio di registrazione; oppure
b) se il veicolo è munito di tachigrafo digitale, sono inseriti sulla carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale del tachigrafo.
La violazione a tale norma è punita dall’art. 19 della L.727/1978 con la sanzione di euro 51,00 per ciascun giorno in cui non viene eseguita tale operazione. Ciò significa che se un autista non ha imparato a registrare manualmente, in particolar modo, i riposi giornalieri e quelli settimanali, in caso di controllo potrà subire la sanzione di euro 51,00 per ogni giornata nella quale manchi la suddetta memorizzazione manuale. Considerando che le forze di polizia possono controllare l’attività dell’autista per 28 giorni di calendario antecedenti quello del controllo, e prendendo in considerazione 6 giorni lavorati per ciascuna settimana, il calcolo della sanzione complessiva a carico dell’autista è presto fatto: euro 51,00 x 24 infrazioni = euro 1.224,00 per il cui pagamento è responsabile in solido anche il proprietario del mezzo. Appare quindi quanto mai consigliabile verificare che ciascun autista, quando sale sul mezzo per iniziare il proprio turno, prima di partire esegua correttamente la procedura di inserimento manuale del riposo, sia che stia guidando un mezzo dotato di tachigrafo digitale che di tachigrafo analogico. A tale proposito le sessioni di formazione professionale, specialmente se dotate di simulatore, sono molto utili, perché spesso i tachigrafi installati sui diversi mezzi hanno modalità di memorizzazione diverse l’una dall’altra. In questi casi l’autista potrebbe essere consapevole della necessità di inserire manualmente i dati, ma potrebbe non essere in grado di farlo perché non conosce quel particolare tipo di tachigrafo. Va segnalato infine il fatto che l’autista dovrà segnare manualmente le attività svolte, anche in occasione di ciascun cambio mezzo nel lasso intercorrente tra l’estrazione della carta conducente dal primo mezzo e il reinserimento della stessa nel secondo mezzo. Articolo a cura dell Avv. Federico Gallo, esperto di tutela degli utenti della strada e di controversie relative alla violazione delle norme sulla circolazione (Codice della strada, Reg. CE 561/06, D.Lgs 286/2005, etc.).