![MIMS v2](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/MIMS-v2.jpg)
Con circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione del 18 marzo u.s (in allegato), il MIMS ha chiarito che a seguito dell’abrogazione del comma 1, art. 95 c.d.s (intervenuta da parte del d.lgs 98/2017 istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà), il rilascio della carta di circolazione provvisoria è diventato illegittimo ed espone gli utenti, in caso di controlli su strada da parte delle Forze dell’ordine, alla sanzione pecuniaria da € 430 a € 1.731 e a quella accessoria della confisca del veicolo previste dall’art. 93, comma 7, c.d.s.; il tutto, con conseguenti possibili responsabilità a carico degli UMC, potendo l’ipotesi in esame essere rubricata quale circolazione di veicoli per i quali non sia stata rilasciata la carta di circolazione (o il DU).
Rimangono, invece, invariate le norme contenute nell’art. 92 c.d.s., sul rilascio dell’estratto della carta di circolazione da parte degli UMC, nonché della ricevuta sostitutiva da parte degli Studi di consulenza automobilistica, che possono avere ad oggetto sia ordinarie carte di circolazione sia DU.