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Nomina dell’Energy Manager

L’obbligo, in scadenza il prossimo 30 aprile 2021, è per le imprese del comparto autotrasporto che hanno registrato consumi superiori ad 1 milione di litri di carburante

| Pubblicato in News
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Ricordiamo che entro il 30 Aprile p.v, le imprese del settore trasporti che nel corso 2020 hanno registrato un consumo di energia superiore a 1.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio), devono procedere alla nomina dell’Energy manager ai sensi dell’art. 19 della Legge 10/1991. Ricadono quindi nell’obbligo, le imprese del comparto autotrasporto che hanno registrato consumi superiori ad  1 milione di litri di carburante.

Le nomine dovranno essere inviate alla FIRE tramite la piattaforma web NEMO, raggiungibile dal seguente link: https://nemo.fire-italia.org/, previa registrazione.

All’interno della piattaforma dedicata, la FIRE ha specificato che:

  • La nomina effettuata nell’anno in corso (2021) si riferisce ai consumi dell’anno precedente (2020).
  • I soggetti già accreditati sul portale NEMO devono accedere direttamente con le credenziali in loro possesso nel riquadro nomina;

 

Nella medesima piattaforma è specificata anche la procedura per il cambio del rappresentante legale.

Ulteriori informazioni sull’argomento sono disponibili nelle Linee guida per la nomina dell’energy manager. Nel sito web è possibile prelevare anche un foglio di calcolo in formato excel per la pre-valutazione dei consumi energetici.

Restano confermati i contenuti della circolare esplicativa del MISE del 18 dicembre 2014, tra i quali ricordiamo i seguenti:

  • la valutazione dei consumi (punto 9 della circolare), “va riferita all’energia consumata … per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica, ecc..), indipendentemente dal fatto che detti beni o servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi. Tale valutazione va riferita ai consumi globali del soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti ed ai diversi usi per tutti i Centri di consumo del soggetto stesso…”;
  • per quanto riguarda le imprese che trasportano carburanti (punto 11 della circolare ministeriale) “i consumi energetici sono esclusivamente quelli impegnati per il trasporto e la distribuzione stessi”. Quindi, nel caso di trasporto di gasolio mediante autobotte, rileva il combustibile consumato dal veicolo e non quello trasportato in cisterna per essere venduto;
  • non sono richiesti requisiti particolari per la designazione ad Energy manager. Tuttavia, la circolare sottolinea (punto 18) che questa figura offre un supporto sulle tematiche energetiche per cui, soprattutto nelle grandi organizzazioni, è preferibile che venga indicato un profilo dirigenziale.

 

Eventuali errori commessi nella compilazione del modello non saranno sanzionati, fatti salvi i casi di dichiarazioni false o mendaci, a condizione che la nomina sia stata inviata alla FIRE con la procedura prima descritta entro il 30 aprile 2021.

Ricordiamo, infine, che la violazione dell’obbligo di comunicazione può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,56 a 51.645,58 € (art.34, Legge 10/1991); l’invio tardivo della nomina non sana l’irregolarità, ma potrà essere considerato per applicare una sanzione tra il minimo e il massimo.

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