Ricordiamo che entro il 30 Aprile p.v, le imprese che nel 2016 hanno registrato un consumo di energia superiore a 1.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio), devono procedere alla nomina dell’Energy manager ai sensi dell’art. 19 della Legge 10/1991.
Nomina dell’Energy manager. Scadenza del 30 Aprile. Circ. 096/2017
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Circolari 2017