
Le imprese del settore trasporto e logistica che nel corso del 2024 hanno registrato un consumo energetico complessivo superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) sono tenute, entro il 30 aprile 2025, alla nomina dell’Energy Manager, figura prevista dalla Legge 10/1991, art. 19.
L’obbligo interessa in particolare le realtà dell’autotrasporto, che utilizzano grandi quantità di gasolio o gas naturale liquefatto (GNL), e può esporre a sanzioni economiche in caso di omissione.
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