![ispettoriato nazionale del lavoro v2](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/ispettoriato-nazionale-del-lavoro-v2.jpg)
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso una nota , con la quale ha fornito un importante chiarimento sul criterio di calcolo della sanzione prevista dall’art. 9 comma 2 del d.lgs 234/2007 che punisce l’azienda quando i lavoratori che effettuano operazioni mobili di autotrasporto non rispettano il riposo intermedio previsto dall’art. 5 del medesimo D.Lgs. 234/07 in base al quale, ferme restando le regole sui limiti di guida, le interruzioni e sui riposi previste dal Reg. CE 561/06, “le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per piu' di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno”.
La circolare chiarisce se la sanzione si riferisca a ogni violazione commessa nei confronti del lavoratore o al numero di lavoratori, a prescindere da quante infrazioni commesse.
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP e la nota dell'INL, disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.