Il 20 agosto 2020 sono state introdotte due nuove deroghe ai limiti sul numero di ore massime di guida giornaliera e settimanale dei conducenti professionali.
All’art. 12 del Reg. CE 561/06 sono stati aggiunti i seguenti commi:
“A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali, il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, superando di un'ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale”.
“Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare”.
“Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo, o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato”.
“Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione”.
La novità introdotte dall’Unione Europea devono essere ben comprese dai conducenti professionali, per evitare il rischio di subire pesanti sanzioni.
- Nella pratica come potranno essere applicate queste due nuove deroghe?
Ci spiega di piu’ l'Avv. Federico Gallo di FIAP, Esperto di Diritto del Trasporto, nell’articolo
disponibile nell'area riservata del sito per gli Associati FIAP.