L’8 luglio 2020 il Parlamento Europeo ha approvato un insieme di norme che modificano diversi aspetti dell’autotrasporto europeo: il cosiddetto “pacchetto mobilità”.
Si tratta di un complesso normativo piuttosto articolato, composto da più atti, che modifica i Regolamenti CE 561/06, UE 165/2014, CE 1071/09, CE 1072/09 e il Regolamento UE 1024/12. Inoltre, introduce una nuova direttiva europea (che dovrà essere recepita dall’Italia con una norma specifica) che modifica le regole in tema di distacco dei conducenti del settore del trasporto.
La data di entrata in vigore di questo articolato intervento normativo non è omogenea.
La maggior parte delle modifiche al Reg. CE 561/06 riferite ai tempi di guida e riposo entreranno in vigore a distanza di soli venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea (non ancora avvenuta), mentre altre norme entreranno in vigore a distanza di 18 mesi dalla medesima pubblicazione, a condizione che ciascuno Stato recepisca la direttiva entro il medesimo termine di 18 mesi.
In alcuni casi è stata prevista una specifica data: ad esempio, è stato modificato il numero di giorni che potranno essere controllati su strada, che passerà dai 28 attuali a 56, ma solo a partire dal il 31 dicembre 2024; oppure, l’obbligatorietà del rispetto dei limiti ai periodi di guida e riposo ampliato ai mezzi che svolgono servizi internazionali di trasporto e cabotaggio aventi massa massima ammissibile superiore a 2,5 ton. entrerà in vigore solo nel luglio 2026.
Di seguito indichiamo uno schema con l’entrata in vigore delle regole del pacchetto mobilità. Alcune norme non sono state inserite nello schema perché non interessano direttamente le aziende di trasporto e i conducenti. Alcune date potrebbero essere modificate fino a quando non vi sarà la pubblicazione definitiva dei provvedimenti, pertanto lo schema va considerato come indicativo e con riserva di verifica al momento in cui ci sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea.
Calendario delle date di entrata in vigore dei provvedimenti
ENTRATA IN VIGORE 20 GIORNI DOPO |
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Reg. CE 561/06 |
Esenzione per veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione, o per la consegna di merci prodotte artigianalmente, entro un raggio di 100 Km dal luogo in cui si trova l'impresa |
Reg. CE 561/06 |
Nuove regole sul riposo settimanale per il trasporto internazionale |
Reg. CE 561/06 |
Nuove regole sulla modalità traghetto/treno e sul tragitto casa/lavoro – lavoro/casa |
Reg. CE 561/06 |
Nuova formulazione del divieto di premiare i conducenti sulla base delle distanze percorse o della rapidità di consegna e/o volume di merce trasportata |
Reg. CE 561/06 |
Norma che introduce, a determinate condizioni, la possibilità di superare il numero massimo di ore di guida giornaliero e settimanale e di ridurre le ore di riposo, per tornare in sede a svolgere il riposo settimanale. |
Reg. CE 561/06 |
Nuove esenzioni che possono essere adottate su iniziativa degli stati membri (veicoli operanti esclusivamente su isole o regioni isolate – trasporto macchine per l’edilizia per un’impresa edile entro il raggio di 100 Km – consegna calcestruzzo pronto per l’uso) |
Reg. CE 561/06 |
Modifica dell’articolo 14 che concede potere di iniziativa degli stati membri di deroga generale alle norme del Reg. CE 561/06 per un periodo massimo di 30 giorni, in casi urgenti. |
Reg. CE 561/06 |
Norma che impone maggior trasparenza nella determinazione delle sanzioni per le violazioni al Regolamento CE 561/06 e UE 165/14. |
Reg. CE 561/06 |
Modifica alle norme sulla cooperazione internazionale tra gli stati membri per l’applicazione sistematica ed effettiva del Reg. CE 561/06 |
Reg. UE 165/14 |
Nuove norme in materia di trattamento dei dati personali riferite all’utilizzo del cronotachigrafo e del sistema globale di navigazione satellitare GNSS |
Reg. UE 165/14 |
Nuove regole sulla registrazione automatica della posizione del veicolo che usa il “tachigrafo intelligente”, che aumenta il numero di informazioni registrate automaticamente (luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero - attraversamento della frontiera - operazioni di carico/scarico - localizzazione gps dopo tre ore di guida anche non consecutive - luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero). |
Reg. UE 165/14 |
Nuove regole in caso di rottura o rimozione dei sigilli del cronotachigrafo. |
Reg. UE 165/14 |
Possibilità di togliere la scheda conducente dal tachigrafo per inserire il simbolo del paese dopo l’attraversamento della frontiera. |
Reg. UE 165/14 |
Specifiche e nuove indicazioni sull’utilizzo del simbolo |
APPLICAZIONE DELLE SEGUENTI NORME DOPO 18 MESI |
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Reg UE 165/2014 |
Obbligo per il conducente di inserire sul cronotachigrafo il simbolo del paese in cui entra alla prima sosta, che dovrà essere effettuata il più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. |
Reg. CE 1071/09 |
Tutte le modifiche al Reg. CE 1071/09 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada. Sono presenti diverse modifiche alle norme sul requisito di stabilimento, di onorabilità, di stabilità finanziaria e di idoneità professionale. |
Reg. CE 1072/09 |
Tutte le modifiche al Reg. CE 1072/09 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada. Sono presenti diverse modifiche alle norme sulla licenza e sul cabotaggio e sulle strategie dei controlli per prevenire e reprimere l’abuso di tale sistema a danno della concorrenza e del libero mercato. Viene inoltre introdotta la responsabilità della filiera del trasporto che si avvalga di vettori che violano le norme del Reg. 1072/09 con delega agli stati membri di adottare un sistema sanzionatorio adeguato. |
Direttiva sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada |
Obbligo degli stati membri di recepire con legislazione interna la Direttiva entro 18 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea. Entrata in vigore delle regole della direttiva entro il medesimo termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea. Le norme contenute nella Direttiva non saranno operanti in Italia fino a quando non sarà in vigore la norma di recepimento, anche qualora dovesse decorrere il termine stabilito dalla Direttiva. Per questa ragione le norme di tale direttiva saranno oggetto di analisi solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Italiana del provvedimento di conversione. |
APPLICAZIONE DELLA REGOLA |
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Reg UE 165/2014 |
Obbligo di adozione del cronotachigrafo “intelligente” per i veicoli dotati di cronotachigrafo analogico o digitali diversi dal tachigrafo “intelligente” operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato di immatricolazione. L’obbligo di adeguamento è previsto solo per veicoli impegnati in operazioni di trasporto internazionale o cabotaggio. |
APPLICAZIONE DELLA REGOLA |
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Reg. CE 561/06 |
Obbligo dei conducenti di avere a bordo del veicolo i dati riferiti ai 56 giorni antecedenti il giorno della guida (e non più ai 28 giorni antecedenti) ai fini dei controlli di polizia. Viene quindi raddoppiato a 56 il numero di giorni che possono essere controllati su strada dagli organismi di polizia. |
APPLICAZIONE DELLA REGOLA |
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Reg UE 165/2014 |
Obbligo di adozione del cronotachigrafo intelligente di ultima generazione per i veicoli già dotati di cronotachigrafo digitale intelligente, operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato di immatricolazione. L’obbligo di adeguamento è previsto solo per veicoli impegnati in operazioni di trasporto internazionale o cabotaggio. |
APPLICAZIONE DELLA REGOLA |
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Reg. CE 561/06 |
Obbligo di rispetto delle regole sui periodi di guida, pausa e riposo riferito al solo trasporto su strada internazionale e di cabotaggio, di merci eseguite anche con veicoli aventi massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate. |
Per una disamina delle principali novità introdotte dal Pacchetto Mobilità, consultare l'articolo dell'Avv. Federico Gallo di FIAP, Esperto di Diritto del Trasporto, disponibile in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.