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Pacchetto mobilità. Chiarimenti della Commissione U.E

Pubblicate alcune FAQ di chiarimento sulle principali disposizioni in vigore da Febbraio

| Pubblicato in News
Pacchetto mobilita. FAQ di chiarimenti della Commissione U.E sulle principali disposizioni in vigore da Febbraio 2

Vi informiamo che sul sito della Commissione Europea sono state pubblicate alcune FAQ di chiarimento alle regole del Pacchetto mobilità 1, con particolare riferimento a quelle in vigore dallo scorso mese di Febbraio relativamente:

  1. All’inserimento nel tachigrafo, da parte del conducente, del simbolo del Paese in cui si entra dopo l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro, all’inizio della sua prima sosta in tale Stato membro (art.34, par.7 del Reg. 165/2014, inserito dal Reg. U.E 1054/2020, in vigore dal 2 febbraio u.s);
  2. Al periodo di raffreddamento di 4 gg nei trasporti di cabotaggio per cui, una volta svolto l’ultimo trasporto di cabotaggio consentito, al trasportatore non è consentito effettuare con lo stesso veicolo (o, se si tratta di trasporti combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo) trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro (art.2, num. 4 del Regolamento U.E 1055/2020, di modifica dell’art. 8 del Reg. CE 1072/2009).

Quanto al primo argomento, le FAQ rispondono a due quesiti:

  • Qual è lo scopo dell’inserimento manuale del simbolo del Paese di ingresso nel tachigrafo? 
    L’obiettivo, si legge, è quello di facilitare l’applicazione delle disposizioni sulle operazioni di cabotaggio e sul distacco dei conducenti, sebbene si applichi a tutti i veicoli disciplinati dal regolamento (UE) n. 165/2014, a prescindere dall’attività svolta. Questa misura ha carattere transitorio, dal momento che tutti i veicoli immatricolati per la prima volta dal 21 agosto 2023 devono essere dotati del cd tachigrafo intelligente di nuova generazione, conforme alle specifiche previste nell’allegato 1C del regolamento di esecuzione U.E 2016/799 della Commissione (come modificato dal regolamento di esecuzione U.E 2021/1228). Mentre per chi esegue trasporti internazionali con veicoli muniti di tachigrafo analogico o digitale di prima generazione, la data ultima per la sostituzione dell’apparecchio di controllo è il 31 dicembre 2024 (18 agosto 2025 per i tachigrafi intelligenti di prima generazione).
  • In quale modo i conducenti possono ottemperare a quest’obbligo? 
    Il regolamento (UE) n. 165/2014 prevede che la registrazione manuale del simbolo del Paese debba essere effettuata “all’inizio della prima sosta del conducente in quello Stato membro”, da eseguire “alla fermata più vicina possibile in corrispondenza o dopo il confine”. La valutazione di quello che costituisce il “posto di sosta più vicino possibile” deve effettuarsi in sicurezza, tenendo conto delle regole e dei vincoli di sicurezza stradale e dell’eventuale mancanza di parcheggi disponibili nelle zone di confine, per evitare il rischio di creare pericolose congestioni in tali zone.

Quindi:

  • La corsia di emergenza non può considerarsi un punto di sosta appropriato;
  • Quando la prima area di sosta attrezzata più vicina al confine risulti al completo, l’autista deve continuare il suo percorso fino alla prossima sosta possibile.  Di conseguenza, la stessa area di parcheggio può essere “la fermata più vicina possibile” per un conducente, ma non per un altro che vi transita in un’altra ora o data.

Pertanto, le autorità di controllo del singolo Paese deputate alla verifica di quest’obbligo, devono tenere conto di tutte le circostanze del traffico e dei vincoli di sicurezza stradale. Analogamente, le imprese di trasporto sono tenute a istruire adeguatamente i propri conducenti su come possono conformarsi alle norme sui tempi di guida e di riposo, come previsto dal regolamento (CE) n. 561/2006 e dalla direttiva (UE) n. 2020/1057.

In ordine, invece, al secondo argomento (il periodo di raffreddamento di 4 gg al termine dell’ultima operazione di cabotaggio consentita nello Stato membro), la FAQ dedicata (la n. 10, inserita tra le risposte dedicate alle Regole di mercato), fornisce tra gli altri i seguenti chiarimenti:

  • Il periodo di raffreddamento di 4 giorni scatta ogni volta che un’operazione di cabotaggio è stata completata e il veicolo lascia lo Stato membro ospitante, indipendentemente dal fatto che siano state effettuate soltanto una o tutte e tre le operazioni di cabotaggio consentite dal Regolamento 1072/2009;
  • Durante il periodo di raffreddamento, è comunque possibile effettuare operazioni di cabotaggio in un altro Stato membro, nonché eseguire operazioni di trasporto transfrontaliere anche da/verso lo Stato membro in cui è scattato il predetto periodo. In pratica, se un autotrasportatore effettua un’operazione di cabotaggio nello Stato membro A a seguito di un trasporto internazionale, e subito dopo effettua un’altra operazione di cabotaggio nello Stato membro B, non può effettuare un’operazione di cabotaggio nello Stato membro A prima che scadano i 4 gg dalla fine della precedente operazione di cabotaggio in quest’ultimo Stato. Al termine dell’operazione di cabotaggio nello Stato membro B, può transitare in entrambi gli Stati membri A e B e può effettuare nuovi trasporti internazionali verso tali Stati membri, fermo restando il divieto di operazioni di cabotaggio fino al termine del periodo di raffreddamento.
  • Il raffreddamento ha inizio dalla conclusione dell’operazione di cabotaggio che precede l’uscita dallo Stato membro (in presenza di più scarichi nell’ambito della stessa operazione di cabotaggio, si prende in esame). Il conteggio dei 4 giorni ha inizio dalle 0.00 del giorno successivo all’esecuzione dell’ultima operazione di cabotaggio nello Stato membro interessato – o dell’ultimo scarico, in presenza di più punti – e termina alle ore 23.59 del quarto giorno successivo. Quindi, se l’ultima operazione di cabotaggio viene eseguita in qualsiasi momento di un lunedì, il periodo di raffreddamento termina alla fine del venerdì successivo e le operazioni di cabotaggio possono riprendere il sabato a partire dalle ore 0:00.
  • Interessante è anche il chiarimento su come si tiene conto, nel calcolo dei periodi di tempo rilevanti per il cabotaggio, dei giorni di festa e dei fine settimana. La risposta richiama le disposizioni del Regolamento (CEE, Euratom) 1182/71, sul calcolo di periodi, date e termini. In particolare, questo Regolamento stabilisce che se l’ultimo giorno di un periodo espresso in giorni è un giorno festivo, domenica o sabato, il periodo scade con la scadenza dell’ultima ora del seguente giorno lavorativo; inoltre, qualsiasi periodo di due o più giorni deve comprendere almeno due giorni lavorativi.  

Quindi se, dopo aver effettuato un trasporto internazionale verso uno Stato membro, un trasportatore entra in un altro Stato membro di giovedì, il periodo di tre giorni previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1072/2009 decorre alle 00:00 di venerdì e dovrebbe terminare alle 23:59 di domenica; ma trattandosi di un giorno festivo, a quel punto il periodo termina alle 23:59 del giorno lavorativo successivo, quindi il lunedì. Nel caso in cui il venerdì fosse festivo nello Stato membro di ingresso, poiché ogni periodo di due o più giorni deve comprendere almeno due giorni lavorativi, a quel punto i 3 giorni scadrebbero alla mezzanotte del martedì

Gli stessi principi si applicano anche al calcolo del periodo di 7 giorni per lo svolgimento del cabotaggio (vedi domande 8 e 9) e al periodo di raffreddamento di 4 gg.

In particolare, sul periodo di 7 gg (FAQ n. 8), i “Giorni” contenuti nel Regolamento si riferiscono a quelli di calendario e non solo a un periodo di 24 ore. Pertanto, il periodo complessivo di 7 giorni di cui all’articolo 8, comma 2, decorre dalle ore 0:00 del giorno successivo all’esecuzione del trasporto internazionale in entrata. L’operazione di cabotaggio dovrà pertanto concludersi, al più tardi, alle ore 23.59 del settimo giorno.

In pratica, ciò significa che se il trasporto internazionale in arrivo viene effettuato a qualsiasi ora di un determinato lunedì, le operazioni di cabotaggio devono terminare alla fine del lunedì successivo. In caso di più scarichi del trasporto internazionale in entrata, il calcolo dei 7 gg dalle 0.00 del giorno successivo allo scarico, mentre quando l’ultima operazione di cabotaggio si articoli in più scarichi, l’ultimo deve avvenire al più tardi alle ore 23:59 del settimo giorno successivo al giorno dell’ultimo scarico del trasporto internazionale in arrivo.

Per le FAQ relative ad altre tematiche del Pacchetto mobilità, si rimanda alla lettura della pagina dedicata presente nel sito della Commissione U.E.

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