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Pallets – Le nuove norme sull’interscambio

A nostra interpretazione gli Autotrasportatori NON rientrano tra i soggetti destinatari delle nuove regole

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Pallets Le nuove norme sullinterscambio A nostra interpretazione gli Autotrasportatori NON rientrano tra i soggetti destinatari delle nuove regole

Abbiamo letto con interesse e attenzione il testo e, soprattutto, le relazioni di presentazione ai rami del Parlamento del Disegno di Legge che ha condotto alla introduzione -  in sede di conversione in Legge del D.L. 21 marzo 2022, n° 21 - delle nuove “regole” concernenti il “Sistema di Interscambio dei Pallets”. Argomento sul quale FIAP - Organizzazione di Rappresentanza storicamente impegnata sull’argomento - come annunciato nella nota sopra richiamata, si era ripromessa di svolgere un primo approfondimento (vedere sull’argomento la nota FIAP del 25 maggio 2022).

Con riferimento al testo di Legge introdotto, ossia agli articoli 17-bis, ter e quater della Legge 20 maggio 2022, n° 51  - vedere Gazzetta Ufficiale n° 117 del 20 maggio scorso, allegata – e di quanto già previsto in materia all’articolo 11-bis del Decreto Legislativo 286/2005 – Imballaggi e unità di movimentazione, come introdotto con la Legge 127/2010 – a nostra interpretazione e valutazione, gli Autotrasportatori “NON” essendo i soggetti che “RICEVONO” i pallets, ma li trasportano dal punto di carico a destino, NON RIENTRANO tra i soggetti obbligati e coinvolti nel sistema di interscambio delineato, che permette, tra l’altro, l’emissione di un “voucher” che assume la funzione di un titolo di credito improprio cedibile a terzi, la cui gestione contabile e nel bilancio, dovrà essere oggetto di un ulteriore approfondimento anche da parte degli Enti Ministeriali competenti materia fiscale e contabile. A meno che non si voglia trasformare il “voucher pallets” in una sorta di “mini-assegno” di passata memoria.

In tal senso la “partita” della gestione dell’interscambio dei pallets, riguarda certamente i mittenti della merce, ma soprattutto i “destinatari” della stessa - come ben identificati nelle relazioni di presentazione del Disegno di Legge - che sono i principali (o gli unici) obbligati alla loro restituzione , e la cui mancata riconsegna determina l’emissione dei “voucher”, che dopo sei (6) mesi si trasformano in un pagamento. Quindi, la monetizzazione di ciò che può essere definito, ora, un “bene” la cui tracciabilità è, francamente, incerta.

Inoltre, vale la pena evidenziare e sottolineare come la nuova norma, nell’articolo 17-ter – punto 2, sancisca che l’obbligo della riconsegna, imposto al destinatario, permanga a suo carico “indipendentemente dallo stato di conservazione e della conformità tecnica dei pallets”. Regola che dovrebbe influire sull’abituale pratica del “rifiuto alla riconsegna” normalmente praticata nell’interscambio, qualora l’addetto al ricevimento – e quindi al rientro del pallet - non ritenga l’imballaggio idoneo.

Anche solo da queste brevi e sintetiche considerazioni, è evidente che quanto introdotto con la nuova norma che, secondo i promotori, dovrebbeed il condizionale è d’obbligosanare un aspetto gestionale, oneroso ed evidentemente, fastidioso per le imprese coinvolte, necessita di una osservazione certamente più approfondita, concreta, e sicuramente di un coordinamento con le regole già in essere in  materiaossia le norme più sopra citate, che rimangono in vigore -  eventuali accordi contrattuali di gestione compresi.

La FIAP proseguirà nell’analisi della portata della norma, seguendo i propri canali di valutazione, e sempre aperta al confronto con tutti i soggetti interessati.

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