Per un autista professionale la sospensione della patente comporta l’impossibilità di svolgere il lavoro per il quale è stato assunto.
A ciò, spesso si aggiunge l’impossibilità di raggiungere il posto di lavoro anche per svolgere attività diverse dalla guida, nelle quali invece potrebbe essere impiegato per il periodo di sospensione della patente.
Non tutti sanno che il Codice della Strada prevede la possibilità di guidare, durante il periodo di sospensione della patente, per un periodo massimo di 3 ore al giorno, per il tempo necessario a raggiungere il posto di lavoro e per tornare a casa alla fine della giornata lavorativa.
La stessa norma prevede il rilascio del permesso anche per assistere un familiare malato. Si tratta del permesso giornaliero di guida di cui all’art. 218 del Codice della Strada, il quale può essere richiesto alle seguenti condizioni:
- dalla violazione non deve essere derivato un incidente stradale;
- la violazione non deve essere penalmente perseguibile (ad esempio guida in stato di ebbrezza per un valore superiore a 0,8 g/l);
- la richiesta di permesso di guida deve essere motivata e documentata;
- il permesso può essere rilasciato una sola volta per gli stessi motivi;
- il tragitto casa-lavoro non deve essere servito da mezzi pubblici e/o non si ha la possibilità di essere accompagnati.
La richiesta va inoltrata al Prefetto e, nel caso dei motivi di lavoro, deve essere corredata dai motivi (mancanza di mezzi pubblici nel tragitto, una sola auto in famiglia che serve ad altri, etc.), dalla certificazione del datore di lavoro che attesti il rapporto di dipendenza e gli orari di lavoro e dovranno essere indicate le due fasce orarie per le quali si richiede il permesso (una per l’andata e l’altra per il ritorno).
Una volta ottenuta l’autorizzazione dal Prefetto sarà quindi possibile guidare solo nelle fasce orarie indicate. Va considerato, infine, che tale permesso allunga il periodo di sospensione della patente, che “è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso” (art. 218 C.d.S.).
Si tratta di uno strumento utile sia per l’azienda, che, ove possibile, potrà continuare il rapporto di lavoro impiegando il dipendente, in un’attività diversa dalla guida, sia per l’autista, che sarà autonomo nel proprio tragitto casa-lavoro e potrà garantire la propria prestazione lavorativa, diversa dalla guida.
Articolo a cura dell'Avv. Silvia Alibardi