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Proroga delle scadenze amministrative legate all’emergenze COVID-19 - Aggiornamento informativo

Nota della Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno

| Pubblicato in News
International transport 15042020 003 v7

In materia di proroghe delle scadenze amministrative legate al perdurare dell’emergenza Covid-19, facendo seguito alla nota MIT prot. 7203 datata 1° marzo 2021, commentata con la circolare FIAP 83/2021, lo scorso 9 marzo la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha emanato una nuova circolare rivolta - tra l’altro - alle Forze di Polizia (allegata).

La nota della Direzione Generale, oltre a riprendere e a rinviare per molteplici aspetti ai contenuti della circolare del MIT, fornisce chiarimenti in materia di proroga delle revisioni tenendo conto:

  • sia della normativa comunitaria (in particolare dell’art. 5 del Regolamento 267/2021) che, come noto, stabilisce in ambito U.E – Italia inclusa –che la validità delle revisioni scadute nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considera prorogata per un periodo di dieci mesi successivi alla scadenza;
  • sia della normativa italiana, e più precisamente delle proroghe che erano state previste dall’art. 92, comma 4 del D.L. 18/2020, secondo le quali:
  •  i veicoli la cui revisione scadeva entro il 31 luglio 2020 - non è stata fissata una data iniziale - potevano circolare fino al 31 ottobre 2020;
  • i veicoli la cui revisione scadeva nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, potevano circolare fino al 31 dicembre 2020;
  • i veicoli la cui revisione scadeva nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 potevano circolare fino al 28 febbraio 2021.

 

Fatte queste premesse, segnaliamo che la nota, della quale consigliamo una lettura puntuale, allegata contiene una tabella riepilogativa delle scadenze e delle proroghe fino ad oggi previste in materia di revisioni (rif.to scheda illustrativa allegata – all.3).

Per quanto riguarda le altre proroghe di più stretto interesse riportate sempre nel medesimo allegato della  circolare della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, evidenziamo quelle in materia di

  • Ispezione periodica dei tachigrafi (art.4.1 del Regolamento 2021/267)
    Le ispezioni biennali dei tachigrafi che avrebbero dovuto o dovrebbero effettuarsi tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, potranno effettuarsi entro 10 mesi successivi alla data prevista.
  • Validità della carta del conducente per l’utilizzo dei tachigrafi (art. 4.2 del Regolamento 2021/267)
    L'art. 4, paragrafo 2, del Regolamento ha previsto che i conducenti titolari della carta da utilizzare sui tachigrafi digitali per l'attività di trasporto su strada, che chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta. In attesa del rilascio, il conducente sarà ammesso alla circolazione provvedendo alle annotazioni manuali dell'attività svolta come previsto nell'ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta. Tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.
    L'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento prevede, inoltre, che i conducenti titolari di carta tachigrafica che ne abbiano richiesto la sostituzione per cattivo funzionamento, furto o smarrimento nel periodo compreso tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono ottenere il rilascio della carta sostitutiva entro due mesi dalla richiesta. Fino al rilascio della nuova carta, sono autorizzati a circolare a condizione che possano dimostrare di aver richiesto la sostituzione e che abbiano restituito la carta all'autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante. Anche in questo caso il conducente dovrà provvedere alle annotazioni manuali dell'attività svolta.

Stante la possibilità riconosciuta dal Regolamento 2021/267 agli Stati membri di disapplicare le proroghe previste dal medesimo Regolamento, il Ministero dell’Interno si è riservato di comunicare le decisioni eventualmente prese in tal senso da singoli Paesi U.E.

Per quanto riguarda la proroga dei termini di validità della carta di qualificazione del conducente e della patente di guida, la nota dell’Interno rimanda al contenuto della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 7203 del 1° marzo 2021 (all. 4 della circolare dell’Interno), in cui sono indicate anche le proroghe di altri documenti ed esami.

download icon Ministero Interno circolare sulle proroghe revisioni Ispezioni periodiche tachigrafi CQC ed ulteriori indicazioni
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