Con circolare del 14 Aprile u.s, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale – del Ministero dell’Interno ha informato circa l’avvenuta sottoscrizione, da parte dell’Italia, degli accordi multilaterali M333 e M334, rispettivamente in materia di proroghe dei certificati di formazione dei conducenti e di quelli per i consulenti della sicurezza, previsti nei trasporti di merci pericolose in regime A.D.R.
Come noto (vedere la notizia del 25 marzo u.s), gli accordi in questione prevedono che i certificati di cui sopra con scadenza tra il 1 marzo 2020 e il 1 settembre 2021, rimangano validi fino al 30 settembre 2021.
Gli accordi, come evidenzia il Ministero, hanno validità per i trasporti nazionali e per l’attività di consulenza nell’ambito dei Paesi firmatari e per i trasporti internazionali sempre tra i Paesi firmatari.
Ad oggi, la sottoscrizione è avvenuta, oltre che dall’Italia, da parte di: Germania, Grecia, Rep. Ceca, San Marino (non ha sottoscritto l’accordo M334), Slovenia, Irlanda, Slovacchia, Norvegia, Svezia, Polonia, Paesi Bassi, Finlandia, Portogallo, Russia, Danimarca, Ungheria, Lettonia, Serbia.
Queste proroghe vanno tuttavia coordinate con la disposizione generale dell’art. 103 del d.l 18/2020, il quale prevede che la validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi (tra i quali rientrano anche le certificazioni in esame), con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e la fine dello stato di emergenza da Covid-19, viene prorogata fino ai 90 gg successivi alla predetta cessazione (attualmente, quindi, fino al 29 Luglio p.v).
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP e la nota del Ministero dell'Interno, disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.