![Patenti v2. Le disposizioni MIT legate allemergenza Coronavirus.](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/Patenti-v2.-Le-disposizioni-MIT-legate-allemergenza-Coronavirus..jpg)
La conversione in legge del cd decreto emergenze (d.l 125/2020, convertito in legge 159 del 27 novembre), ha portato novità positive sul fronte proroghe delle patenti, CQC, certificati ADR e altre abilitazioni, basate sull’art. 103 del decreto Cura Italia (d.l18/2020). Infatti, l’intervento legislativo ha prorogato il periodo di proroga stabilito dalla norma, che ora prevede quanto segue:
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ...(omissis)...in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Ad oggi, ricordiamo che la fine dello stato di emergenza è stata fissata al 31 gennaio 2021, per cui le proroghe incardinate nella citata disposizione, scadranno il 3 maggio p.v.
Inoltre, sempre il predetto decreto legge 125/2020, introducendo il comma 2 sexies nell’art. 103 del decreto Cura Italia, ha assoggettato alle nuove proroghe anche a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi suddetti che siano eventualmente scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020, data di entrata in vigore della legge 27 novembre 2020, n. 159, in commento, e che non sono stati rinnovati.
Il Ministero dei Trasporti ha quindi emesso la circolare, disponibile in allegato, con l’obiettivo di ridefinire i periodi delle proroghe dei certificati, abilitazioni, ecc di propria competenza, coordinandole anche con le prescrizioni comunitarie di cui al Regolamento 698/2020 e – per quanto riguarda i certificati ADR di formazione dei conducenti e di consulente per la sicurezza – l’accordo M330; quest’ultimo, infatti, prevede che tutti i certificati di formazione dei conducenti ed i certificati di formazione come consulente per la sicurezza, la cui validità scade tra il 1 marzo 2020 e il 1 febbraio 2021 restano validi, nell’ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dello stesso, fino al 28 febbraio 2021 ed a condizione che siano superati entro il 1 marzo 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità.
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP e la Circolare del MIT, disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.